Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sicilia n. 2317 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 112 ss. cod. proc. amm. quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione ed è decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996. L’Amministrazione che non provi, come è suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale versa in inottemperanza. Il TAR ordina pertanto l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Commissario ad acta con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, autorizzandolo al compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese funzionali alla soddisfazione del credito, documentalmente provate, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Il Fatto

Con sentenza n. 1079 dell’11 giugno 2024 il Tribunale di Patti ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di una docente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 500,00. Il provvedimento è stato notificato all’Amministrazione in data 11 giugno 2024.

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per l’esecuzione della sentenza passata in giudicato, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme in essa riportate. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, come da attestazione del 16 gennaio 2025, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996.

Il punto centrale attiene all’onere probatorio. Il TAR rileva che l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Da ciò discende il riconoscimento della inottemperanza e l’accoglimento della domanda ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità. Il Commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, e con autorizzazione all’uso del mezzo proprio.

Quanto alle spese, il TAR pone a carico dell’Amministrazione il rimborso di quelle affrontate dalla ricorrente successivamente all’emissione del titolo, funzionali alla soddisfazione del credito, liquidate per la parte documentalmente provata in € 3,92 per il rilascio dell’attestazione di passaggio in giudicato. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste in favore del procuratore distrattario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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