Muretti di contenimento e ordine di sgombero demaniale senza delimitazione (TAR Liguria n. 480 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regime abilitativo di opere quali recinzioni, cancellate e muretti, indipendentemente dalla funzione di muro di cinta o di contenimento, si determina in base all’impatto effettivo sull’assetto del territorio: se i manufatti hanno corpo e altezza modesti è sufficiente la s.c.i.a., con conseguente inassoggettabilità alla misura ripristinatoria e applicabilità della sola sanzione pecuniaria. Il permesso di costruire è richiesto solo quando l’intervento produca una significativa trasformazione urbanistico-edilizia per l’importanza dimensionale. Qualora sussista incertezza sull’estensione e sui confini del demanio marittimo rispetto alla proprietà privata, l’amministrazione, prima di adottare l’ingiunzione di sgombero, ha l’onere di attivare la speciale procedura di delimitazione delle zone demaniali prevista dagli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. es. cod. nav., non supplibile con il mero richiamo dei dati catastali.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione con terreni terrazzati confinanti con il demanio marittimo in una profonda insenatura, ha assistito dal 2011-2012 a un processo di progressiva erosione della spiaggia, con rischio per la stabilità dei terrazzamenti e del fabbricato sovrastante. Dopo aver inutilmente sollecitato Comune e Regione a realizzare opere di difesa costiera, ha comunicato all’amministrazione l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e ha realizzato, alla base dei gabbioni divelti dalle mareggiate, due bassi muretti di cemento armato, uno dei quali riempito con pietrame.
A seguito di sopralluogo, il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere, ritenute realizzate senza titolo edilizio e paesistico e parzialmente insistenti su area demaniale, e successivamente ha disposto lo sgombero dell’area demaniale marittima. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti con separati ricorsi, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Nel primo ricorso il Collegio ha escluso la qualificazione delle opere come meramente manutentive: la struttura preesistente, distrutta dalle mareggiate, non è stata ricostruita con caratteristiche identiche, ma sostituita da due muretti di cemento armato alla base delle maglie metalliche.
Il secondo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. In assenza di precise indicazioni nel d.P.R. n. 380/2001, il regime delle opere va determinato in base all’impatto effettivo sul territorio, secondo l’orientamento espresso da Cons. St., sez. VI, n. 10 del 2016 e da TAR Liguria, sez. I, n. 1006 del 2016. I due muretti, di altezza e ingombro modesti, hanno scarsa incidenza urbanistico-edilizia e richiedevano la s.c.i.a., non il permesso di costruire: non sono pertanto assoggettabili a misura ripristinatoria, ma solo a sanzione pecuniaria. La conclusione vale a maggior ragione nel contesto concreto, trattandosi di opere di sostegno dei gabbioni e di protezione dei terrazzamenti e del fabbricato. Il ricorso è stato quindi dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (essendo intervenuta l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria) e, per il resto, accolto.
Quanto all’ordine di sgombero, l’art. 32 cod. nav. attribuisce all’autorità marittima il potere di accertare la delimitazione del demanio con procedimento di natura dichiarativa da svolgersi in contraddittorio con gli interessati. La conformazione variabile del demanio per l’azione del mare rende le mappe catastali spesso inaffidabili. Richiamando Cons. St., sez. II, parere n. 2418 del 2010 e Cons. St., sez. VI, n. 5567 del 2006, il Collegio ha rilevato una situazione di incertezza, sia per la collocazione dei muretti alla base dei gabbioni preesistenti, sia per l’erosione del litorale dal 2012. Gli accertamenti comunali non hanno eliminato tale incertezza: la mappa catastale richiamata non indica la data di redazione e coincide con quella risalente allegata all’atto di acquisto del 1999, il che ne conferma l’inattualità. L’ordine di sgombero è stato quindi annullato per violazione dell’art. 32 cod. nav.
Il Collegio ha precisato che, all’esito della verifica dei confini con la partecipazione dei privati, l’amministrazione potrebbe assentire la concessione demaniale per il mantenimento delle opere di difesa. Spese compensate, con refusione dei contributi unificati.
Nota della Redazione
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