Condono edilizio, diniego atto vincolato e irrilevanza del contraddittorio procedimentale (TAR Lazio n. 14882 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto di un’istanza di condono edilizio costituisce atto dovuto e vincolato al riscontro dell’insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento. Ne consegue l’irrilevanza, ai fini della validità del diniego, della mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale, salvo che l’interessato non adempia all’onere di dimostrare che il contraddittorio avrebbe condotto a un esito conclusivo diverso. Il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è quindi condizione di legittimità del provvedimento finale quando questo sia integralmente vincolato. Il privato che lamenti il difetto di partecipazione deve allegare e provare, con specificità, le ragioni per cui l’omesso deposito documentale è stato determinato dalla condotta dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il diniego emesso dal Comune di Tarquinia in data 7 agosto 2025, con cui è stata respinta la domanda di sanatoria edilizia presentata nel 2004 dalla sua dante causa, relativa all’ampliamento di un’unità immobiliare. Il diniego era preceduto da un preavviso del 3 marzo 2025, con cui l’amministrazione aveva richiesto la produzione di dodici documenti mancanti e chiarimenti sulla non coincidenza tra le opere assentite e quelle oggetto della domanda di terzo condono.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per non essere stato il preavviso notificato personalmente ma inviato al tecnico incaricato e all’indirizzo della dante causa, deceduta nel 2024. Ha inoltre lamentato l’inerzia dell’amministrazione sulla richiesta di proroga di trenta giorni formulata in data 31 marzo 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi per connessione e li ritiene infondati. In via preliminare rileva che il ricorrente, pur dolendosi della mancata notificazione, ha documentato di avere interloquito sul contenuto del preavviso con un atto di proroga ricevuto dal Comune il 31 marzo 2025, quindi quattro mesi prima del diniego. La doglianza sulla partecipazione procedimentale si scontra dunque con la prova documentale di un contraddittorio di fatto instaurato.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il rigetto di un’istanza di condono è atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che la mancata instaurazione del contraddittorio è irrilevante, a meno che l’interessato non dimostri che esso avrebbe prodotto un esito diverso. Il richiamo è alla T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 5 gennaio 2024, n. 95, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2026, n. 4630.

Il Collegio precisa che il preavviso non si limitava a contestare la mancata prova della titolarità iure hereditatis, ma richiedeva dodici documenti e chiarimenti sulla difformità tra istanza di parere paesaggistico e istanza di condono, riconducibili a tipologie edilizie differenti. Nel diniego il Comune ha preso atto del mancato deposito e ha ribadito la non coincidenza descrittiva degli interventi.

Determinante è poi il rilievo di autonoma idoneità di una delle rationes decidendi: la mancata evasione della richiesta di prova dell’avvenuto pagamento del saldo degli oneri concessori, di per sé sufficiente a giustificare il diniego (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 13 gennaio 2026, n. 263), non è stata oggetto di alcuna specifica censura. Quanto alla proroga, il ricorrente non ha allegato né provato le ragioni che hanno reso impossibile la produzione documentale nel termine, non esiguo, intercorso fino al diniego e nel corso del giudizio.

Il gravame è pertanto respinto, non avendo il ricorrente assolto all’onere di dimostrare che il contraddittorio avrebbe condotto a un esito conclusivo diverso. Nulla sulle spese, in difetto di costituzione del Comune e della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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