Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse nel rito amministrativo (TAR Lazio n. 14875 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non integri tutte le condizioni richieste dall’art. 84 c.p.a. non determina l’estinzione del giudizio, ma può comunque valere come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La distinzione è di ordine processuale: la rinuncia in senso proprio produce gli effetti estintivi tipici, mentre l’atto che non ne integra i presupposti opera sul piano dell’interesse a ricorrere. La peculiarità della controversia può giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018. È stato escluso per non aver completato la prova fisica di acquaticità entro il tempo massimo consentito, con giudizio di inidoneità della Commissione esaminatrice.

Ha impugnato l’esclusione e gli atti connessi, deducendo arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., disparità di trattamento, violazione della lex specialis e dell’allegato C al bando, difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto di non aver completato la prova per l’esitazione generata dalla presenza di due sommozzatori nella vasca. Il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare con ordinanza n. 4207 del 21 luglio 2023 per carenza del fumus boni iuris. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Prima dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, il ricorrente ha depositato e notificato al Ministero una nota con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio rileva che l’atto di rinuncia non soddisfa tutte le condizioni richieste dall’art. 84 c.p.a. Non ricorrono, dunque, i presupposti per una pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia.

Il Tribunale precisa tuttavia che l’atto è comunque idoneo a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla pronuncia giudiziaria, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La rinuncia, pur non perfezionata nella forma tipica, esprime in modo inequivoco la volontà di non coltivare più la pretesa.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione si colloca sul piano dell’interesse a ricorrere e non su quello dell’estinzione per atto dispositivo.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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