L’inerzia del ricorrente nell’evocare la Regione determina l’inammissibilità del ricorso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 325 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso giurisdizionale amministrativo notificato esclusivamente al soggetto privato delegato dalla Regione alla gestione delle fasi del procedimento amministrativo di concessione dei contributi, senza evocare in giudizio la Regione stessa, cui è direttamente e immediatamente riferibile l’adozione dell’atto impugnato. La delega a un soggetto esterno delle sole fasi procedimentali non attribuisce a quest’ultimo la legittimazione passiva nel giudizio, né lo qualifica come pubblica amministrazione che ha emesso l’atto, poiché nessuna norma prevede che oggetto della delega possa essere anche il contenzioso. La notifica del ricorso deve avvenire, a pena di decadenza, nei confronti dell’ente sostanzialmente imputabile dell’emissione dell’atto, unico soggetto legittimato a contraddire, ai sensi degli artt. 41 e 29 c.p.a.. La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. non può essere concessa in assenza di un’obiettiva oscurità del dato normativo o di un comportamento ambiguo dell’amministrazione idoneo a indurre in errore il ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del contributo per l’edilizia agevolata concessole ai sensi dell’art. 18 della l.r. FVG n. 1/2016, nonché l’archiviazione della relativa domanda. L’atto era stato adottato dalla società delegata dalla Regione alla gestione dell’azione incentivante. Il ricorso veniva notificato a mezzo PEC esclusivamente a tale società delegata, la quale non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel corso dell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, formulava rilievo d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. circa la possibile inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, riservandosi la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La BCC Financing S.p.A., al momento dell’adozione dell’atto gravato, risultava mera delegata della Regione, alla quale era direttamente riferibile l’adozione dell’atto stesso. L’art. 15, comma 1, lett. c), della l.r. n. 1/2016 stabilisce che la Regione attua il Programma delle politiche abitative anche attraverso l’azione di edilizia agevolata, mentre l’art. 18, comma 3, della medesima legge prevede che la gestione degli incentivi può essere delegata alla banca di cui trattasi. Il d.P.Reg. 13.07.2016, n. 0144/Pres., agli artt. 26 e 27, demanda gli adempimenti alla Direzione centrale competente e precisa che alla ricezione delle domande, all’istruttoria, concessione, determinazione ed erogazione dei contributi provvede la Regione, o il soggetto dalla stessa delegato.
Il Collegio ha escluso l’assimilabilità della fattispecie alla disciplina in materia di IRAP, richiamata dalla difesa della ricorrente. In quel caso, sono gli artt. 57, comma 2, e 62, comma 2, del d.lgs. n. 300/1999 a prevedere espressamente che le Agenzie fiscali possano svolgere anche i servizi relativi al contenzioso. Tale previsione normativa, unitamente alla disciplina convenzionale, difetta nel caso di specie, non essendovi alcuna norma che consenta la delega del contenzioso al soggetto gestore.
Ne consegue che la società delegata non può assumere il ruolo di pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, con la conseguenza che la notifica del ricorso avrebbe dovuto essere effettuata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unico soggetto dotato di legittimazione passiva. Essendo il termine decadenziale ampiamente decorso, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Infine, è stata respinta l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto istituto di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna obiettiva oscurità normativa o comportamento ambiguo dell’amministrazione. L’atto di concessione oggetto di revoca era, infatti, chiaro nel precisare che l’erogazione del contributo dipendeva dalle disponibilità finanziarie della Regione, rendendo evidente la riferibilità dell’azione alla medesima. La mancata costituzione della società delegata ha esimito il Collegio dallo statuire sulle spese di lite.
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Nota della Redazione
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