Condono edilizio non estendibile per facta concludentia né per completamento funzionale (Cons. Stato n. 9954 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La natura eccezionale del condono edilizio circoscrive i suoi effetti alle sole opere per le quali la sanatoria è stata espressamente richiesta e rilasciata, rendendo inammissibile un’integrazione postuma in senso ampliativo della domanda. L’istanza non può essere dedotta per facta concludentia, né la mera indicazione delle opere in documenti o grafici allegati ma non richiamati nella domanda consente l’implicita invocazione della disciplina di condono, stante il divieto di applicazione analogica. Le opere che hanno determinato la radicale trasformazione del locale assentito non possono qualificarsi come mero completamento funzionale di quelle oggetto di condono. Il diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, in assenza della c.d. doppia conformità, costituisce atto vincolato, non annullabile ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Fatto

I proprietari di un fabbricato rurale avevano eseguito, in parte con titolo e in parte sine titolo, una serie di interventi: la trasformazione di un locale tecnologico in abitazione su due livelli, l’ampliamento con nuova camera, un angolo cottura, il frazionamento in due unità e la realizzazione di un massetto in calcestruzzo. Il comune aveva emesso una prima ordinanza di demolizione per alcuni abusi e, successivamente, una seconda ordinanza per le ulteriori opere accertate dalla polizia municipale.

I coniugi impugnavano i provvedimenti davanti al TAR Campania, che respingeva le censure e i motivi aggiunti avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria, accogliendo solo il profilo relativo al bagnetto ricompreso nella domanda di condono. Proponevano appello deducendo, tra l’altro, l’estensione della domanda di condono alle opere contestate e l’illegittimità del diniego di sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare il giudicato interno formatosi sui capi non impugnati relativi al difetto di competenza. Nel merito, l’appello è infondato. La domanda di condono richiama espressamente la sola prima ordinanza di demolizione, sia nella descrizione dell’abuso sia nello stato dei lavori: il TAR ha quindi correttamente ritenuto provata per tabulas la riferibilità della sanatoria ai soli abusi ivi contestati, senza necessità di disporre istruttoria.

La relazione tecnica asseverata depositata in primo grado, osserva la Corte, si limita ad affermare apoditticamente l’estensione del condono, senza indagare il contenuto della domanda. Il principio affermato è netto: la natura eccezionale dell’istituto impedisce l’integrazione postuma, l’interpretazione per facta concludentia e l’estensione analogica, come già statuito da Cons. Stato, sez. II, n. 4384 del 2020 e, sul piano processuale, da Cons. Stato, sez. II, n. 2223 del 2024 circa la mancata violazione del giusto processo per il rifiuto di mezzi istruttori.

Quanto al diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, le opere contestate non costituiscono semplice completamento funzionale, avendo trasformato radicalmente il locale assentito. Esse ricadono inoltre in area soggetta a vincolo paesaggistico e contrastano con la disciplina del piano urbanistico territoriale e con la norma di salvaguardia regionale. Il Collegio esclude ogni pregiudizialità della domanda di condono rispetto alla sanatoria, trattandosi di istituti distinti per presupposti (Corte cost. n. 42 del 2023), e ritiene sufficiente che le ragioni del diniego emergano dalla motivazione complessivamente resa (Cons. Stato, sez. VI, n. 10189 del 2022).

Il terzo e quarto motivo sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità e comunque infondati. Sulla sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, la Corte chiarisce che la questione attiene alla fase esecutiva e presuppone ostacoli tecnico-costruttivi, da escludersi in caso di fabbricato totalmente abusivo (Cons. Stato, sez. II, n. 277 del 2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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