Il condono edilizio non sospende il potere repressivo dell’Ente Parco (Cons. Stato n. 4472 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di una domanda di condono edilizio non sospende né paralizza il potere repressivo dell’Ente Parco sugli abusi realizzati in area protetta in assenza del nulla osta di cui all’art. 13 della legge n. 394/1991. Le previsioni sospensive degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 operano esclusivamente sul piano del controllo urbanistico-edilizio e dei procedimenti sanzionatori di competenza comunale, non su quello della tutela del vincolo naturalistico, che la legge quadro affida in via autonoma all’ente di gestione. Il nulla osta dell’Ente Parco è atto preventivo, non acquisibile in via postuma e non sostituibile dall’accertamento di conformità; esso è autonomo e concorrente rispetto al titolo edilizio e all’autorizzazione paesaggistica. Ne consegue la legittimità dell’ordine di ripristino adottato anche quando il Comune non abbia trasmesso all’Ente la domanda di condono o sia rimasto inerte.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno in zona ricompresa nel perimetro del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni aveva presentato nel 2005 istanza di condono edilizio per due manufatti, corredata da richiesta di parere di compatibilità paesaggistica. Nel 2019 un sopralluogo del Raggruppamento Carabinieri Parchi accertava la presenza di opere realizzate senza alcun titolo. L’Ente Parco ingiungeva quindi, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 394/1991, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il TAR Campania accoglieva il ricorso, ritenendo assorbenti i profili relativi alla pendenza della domanda di sanatoria e al difetto di istruttoria: l’Ente avrebbe dovuto attendere la definizione del condono prima di qualificare i manufatti come abusivi. L’Ente Parco proponeva due distinti appelli, riuniti e decisi con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare il Collegio riunisce i gravami e affronta la questione della duplicazione degli appelli. Il secondo atto, tempestivo e non ampliativo del thema decidendum, viene valutato alla stregua di una memoria difensiva ex art. 73, comma 1, c.p.a.; si esclude che la consumazione del potere di impugnazione derivi da altro che dalla scadenza del termine decadenziale.
Il primo motivo, relativo al deposito tardivo della documentazione comprovante l’istanza di condono, è respinto. Pur in assenza di un provvedimento espresso ex art. 54, comma 1, c.p.a., i giudici di appello ravvisano un’autorizzazione implicita nella sentenza di primo grado, che ha valorizzato quei documenti; la valutazione istruttoria resta discrezionale e non censurabile.
Il cuore della decisione è il rapporto tra condono edilizio e poteri dell’Ente Parco. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 5152 del 2021, l’Adunanza plenaria n. 17 del 2016 e la Corte cost. n. 429 del 2004, il Collegio ribadisce la specialità del regime delle aree protette e la natura preventiva del nulla osta, non suscettibile di acquisizione postuma né sostituibile dall’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Il condono è istituto extra ordinem e contingente, ammissibile nei soli limiti costituzionali. Gli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 si collocano nel capo dedicato al controllo dell’attività urbanistico-edilizia: la sospensione dei procedimenti amministrativi riguarda quelli di competenza comunale, non l’autonomo potere di tutela del vincolo affidato al Parco. La tesi contraria presupporrebbe una indebita forza attrattiva del procedimento di condono e lascerebbe l’Ente privo di strumenti a fronte dell’inerzia comunale. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4461 del 2011, la Corte conferma che la domanda di sanatoria non blocca i poteri repressivi dell’Ente.
Cadono anche i motivi riproposti dall’appellato. L’ordine di ripristino è atto vincolato, rispetto al quale l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo determinante; la motivazione è adeguata. È escluso ogni affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito permanente. Gli appelli sono accolti e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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