Revocazione per errore di fatto esclusa se si contesta l’interpretazione normativa (Cons. Stato n. 4467 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio revocatorio di cui agli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto il giudicante a decidere su un falso presupposto fattuale. Non è configurabile errore di fatto allorché la doglianza investa il merito dell’interpretazione normativa operata in sentenza. La contestazione dell’esegesi di una clausola di salvaguardia e della sua applicabilità a una determinata categoria di concorsi si risolve in una censura di diritto, inammissibile in sede di revocazione, non potendo il rimedio straordinario trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio. Parimenti non integra omissione di pronuncia la mancata trattazione di argomentazioni che non ampliano il motivo di ricorso.

Il Fatto

La Città di Torino bandiva una procedura selettiva per la copertura di posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, articolata in due graduatorie, tra cui quella per educatore di nido d’infanzia. Alcuni candidati, in possesso di titoli abilitativi conseguiti secondo la previgente disciplina regionale, impugnavano davanti al TAR Piemonte la clausola del bando che richiedeva il diploma di laurea per l’accesso a quella graduatoria, deducendone il carattere escludente.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo necessario il possesso della laurea. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7165/2024, accoglieva l’appello, ravvisando l’applicabilità della clausola di salvaguardia dei titoli previgenti anche ai concorsi banditi dagli enti locali. Il Comune proponeva quindi ricorso per revocazione, deducendo un preteso errore di fatto del giudice d’appello sulla natura della procedura e sull’inquadramento dei vincitori. I resistenti eccepivano l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i requisiti dell’errore revocatorio: deve derivare da una errata percezione materiale degli atti, attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato, ed essere decisivo. Deve emergere con immediatezza, senza indagini ermeneutiche, e non può coinvolgere l’attività valutativa del giudice. Non è tale la contestazione dell’apprezzamento delle risultanze processuali o del procedimento logico di interpretazione.

Con il primo motivo il Comune sosteneva che il giudice d’appello avesse confuso il concorso per funzionari con una procedura di immissione in ruolo di personale docente. La Corte rileva che la sentenza impugnata dà espressamente atto, al punto 10, che si trattava di selezione di educatori di infanzia da inquadrare come funzionari pedagogici, e al punto 16.9 distingue la posizione dell’educatore da quella del docente. La censura investe perciò il merito dell’interpretazione normativa, con impropria sovrapposizione tra accesso al pubblico impiego e inquadramento contrattuale.

Quanto alla clausola di salvaguardia, la sentenza impugnata aveva motivato in più punti la sua applicabilità anche ai concorsi degli enti locali, richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e n. 4 del 2019. La questione era stata oggetto di ampio contraddittorio, circostanza di per sé ostativa al configurarsi del vizio revocatorio.

Il secondo motivo, incentrato sulla pretesa omissione di esame del thema decidendum, è parimenti inammissibile. Il giudice d’appello aveva chiarito che oggetto di impugnazione era la preclusione all’accesso derivante dalla lex specialis, e non l’inquadramento dei vincitori, cui alcuna rilevanza era stata attribuita. La doglianza si riduce alla riproposizione di una censura in diritto già rigettata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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