Acquisizione al patrimonio comunale anche del proprietario non responsabile dell’abuso (Cons. Stato n. 7877 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario non responsabile dell’abuso edilizio non è destinatario della sanzione per la commissione dell’illecito, ma risponde dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. L’acquisizione al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 15, comma 5, L.R. Lazio n. 15/2008, è applicabile anche nei confronti del proprietario incolpevole, a meno che questi dimostri che l’inosservanza non gli è imputabile. Non basta allegare la qualità di erede del bene: occorre provare di essersi adoperato, con minima diligenza, per eliminare l’abuso. L’ordine di demolizione non oppugnato e la mancata dissociazione dal responsabile rendono la censura meramente formalistica.
Il Fatto
La vicenda riguarda un immobile e un lotto di 4.009 mq in Roma, acquisiti al patrimonio comunale con determinazione dirigenziale n. 278 del 2 marzo 2011. L’atto accertava l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 1407 del 2 agosto 2006 e disponeva l’acquisizione delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’intero lotto, con ordine di trascrizione, immissione in possesso e sgombero.
Il provvedimento era stato notificato alla dante causa dell’appellante, qualificata negli atti come «proprietario non responsabile», mentre l’abuso era riferito a un diverso soggetto. L’appellante, subentrato per successione ereditaria, ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo di averli conosciuti solo con l’accesso agli atti del 20 ottobre 2022. Il TAR ha dichiarato il ricorso tardivo e comunque infondato nel merito con sentenza n. 1693 del 2023. Propone appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la tardività del ricorso. L’appellante sostiene che la notifica a mani proprie non si sia perfezionata per l’assenza della sottoscrizione del destinatario e che la relata non sia quindi assistita da fede privilegiata. Il Collegio respinge la censura: l’art. 138 c.p.c. non richiede la firma del ricevente, essendo sufficiente che l’ufficiale accerti l’identità del destinatario e attesti la consegna a mani proprie. Né l’art. 148 c.p.c. contempla la sottoscrizione del destinatario tra gli elementi della relata, né l’art. 160 c.p.c. annovera tale mancanza tra le cause di nullità. Non proposta querela di falso, l’attestazione del pubblico ufficiale prova fino a querela di falso il perfezionamento della notifica.
Nel merito, la Corte affronta il nodo dell’acquisizione a carico del proprietario incolpevole. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, si afferma che dall’ordine di demolizione discende per il proprietario l’obbligo di ripristino. La sanzione pecuniaria e l’acquisizione al patrimonio comunale costituiscono le conseguenze dell’inosservanza di tale obbligo e operano anche verso il proprietario non responsabile dell’abuso, salvo prova contraria dell’inimputabilità.
Il Collegio estende il ragionamento alla norma regionale, precisando che l’art. 15, comma 5, L.R. n. 15/2008, pur escludendo l’acquisizione dell’area per il proprietario non responsabile, va letto nel senso che questi non è sanzionato come autore dell’abuso, ma come inottemperante all’obbligo di demolizione, secondo l’indirizzo di Cons. St., sez. II, n. 7828 del 2024. Nel caso concreto l’appellante non ha offerto prova di essersi adoperato per rimuovere gli abusi dopo la successione, sicché la censura è formalistica.
Il secondo motivo contesta l’estensione dell’acquisizione all’intero lotto senza indicazione del criterio di calcolo. La Corte rileva che la superficie degli abusi, al netto del plateatico della piscina e dei nuovi abusi, è di 525 mq. Applicando il rapporto di 1:10 previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il limite massimo sarebbe 5.250 mq, superiore ai 4.009 mq del lotto: l’acquisizione integrale rispetta quindi il parametro normativo. Il terzo motivo, fondato sul mancato perfezionamento della notifica, cade per le ragioni già esposte, con conseguente validità degli ordini di immissione in possesso e trascrizione. L’appello è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 138 c.p.c. – Notificazione in mani proprie
- Art. 148 c.p.c. – Relazione di notificazione
- Art. 160 c.p.c. – Nullità della notificazione