Posti auto in zona a verde pubblico: abusivo il mutamento di destinazione (Cons. Stato n. 9273 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di posti auto scoperti in area destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato e spazi pubblici o di uso pubblico pedonali costituisce illecito edilizio, in quanto si pone in contrasto con la destinazione urbanistica di zona e avviene in assenza di titolo abilitativo, non rilasciabile in difetto di piano attuativo. Il mutamento di destinazione d’uso si riscontra immediatamente e formalmente nel contrasto con la pianificazione, il che impedisce qualsiasi giudizio ex post sull’assenza di appesantimento del carico urbanistico. Non è configurabile alcun affidamento del privato nella legittimità di un intervento abusivo, né è invocabile l’art. 9 l. n. 122/1989 in mancanza degli adempimenti previsti, tra cui la SCIA.

Il Fatto

Gli appellanti impugnano la sentenza con cui il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso avverso un’ordinanza di ingiunzione al ripristino del terreno riportato allo stato anteriore alla trasformazione in parcheggio con posti auto scoperti. L’ordinanza era stata adottata su segnalazione della società proprietaria confinante, che aveva richiesto verifiche sulla realizzazione di parcheggi in un’area ricadente in zona B6 del PRG, con attuazione demandata a piano di recupero e ricadente nel comparto 5, destinato a verde pubblico attrezzato.

I posti auto, venduti singolarmente ai proprietari di unità immobiliari del complesso realizzato nel limitrofo comparto 6, sottraevano lo standard di riferimento del comparto 5. Il TAR aveva qualificato l’intervento come abusivo e non assentito da alcun titolo, ritenendo la valutazione degli standard rimessa al merito amministrativo. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene pacifici i dati di fatto: la destinazione dell’area a zona B6, l’attuazione mediante piano di recupero e l’inserimento nel comparto 5 con lo standard di verde pubblico. Non contestata è neppure la realizzazione dei posti auto, venduti ai proprietari del complesso del comparto 6.

Su questa base, la realizzazione integra illecito edilizio ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, sotto un triplice profilo: contrasto con le previsioni urbanistiche; impossibilità di interventi edilizi diretti, subordinati a piano di recupero; assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio, comunque non rilasciabile in difetto di piano attuativo.

Il Collegio respinge i motivi sulla destinazione d’uso. Per un verso, i posti auto costituiscono autonomo intervento edilizio privo di titolo. Per altro verso, il mutamento di destinazione d’uso si riscontra immediatamente nel contrasto con la pianificazione, il che impedisce ex se un giudizio ex post sull’appesantimento del carico urbanistico. Diversamente opinando, si rimetterebbe la pianificazione all’iniziativa del singolo, salvo verificarne ex post una presunta compatibilità.

Non è invocabile l’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, perché non vi è stata alcuna realizzazione del comparto e si tratta di intervento parziale avulso dalla pianificazione. Non ricorre nemmeno la violazione dell’art. 9 l. n. 122/1989, non riconducibile al caso e comunque priva degli adempimenti previsti, tra cui la SCIA. Le censure sulle NTA presuppongono l’attuazione del comparto e una dislocazione degli standard al suo interno, non tra comparti diversi. Infine, l’illecito non può generare affidamento, tanto più in assenza di titolo rilasciato dall’amministrazione. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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