Revoca della patente e misura di prevenzione: legittima la valutazione prefettizia motivata (TAR Calabria n. 2206 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 24 del 2020, che ha sostituito al “provvede” il “può provvedere” nel comma 2 dell’art. 120 cod. strada, la revoca della patente non consegue più automaticamente all’adozione di una misura di prevenzione. Il Prefetto è tenuto a esercitare una discrezionalità tecnica e a motivare in ordine alla persistenza dei requisiti morali e alla pericolosità del possesso del titolo. Tale obbligo è soddisfatto quando l’amministrazione recepisce e fa proprio, senza limitarsi al mero richiamo, il giudizio di attualità della pericolosità sociale espresso dal giudice della prevenzione. Il principio di proporzionalità non impone la gradualità della misura, prevalendo l’esigenza di prevenzione dei reati sul diritto di circolazione e sulle ricadute lavorative.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Cosenza ha disposto la revoca della patente di guida e di ogni altro titolo di idoneità alla guida di cui era titolare. Il provvedimento trovava origine nell’applicazione, a suo carico, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, disposta dal Tribunale in sede di prevenzione.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 120 cod. strada, contestando il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’assenza dei presupposti. Ha inoltre invocato gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., lamentando la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione. L’amministrazione si è costituita sostenendo l’infondatezza del ricorso; la domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il TAR muove dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24 del 2020, che ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 2 dell’art. 120 cod. strada nella parte in cui prevede che il Prefetto “provvede” alla revoca anziché “può provvedere”. Da ciò il ricorrente deduceva l’impossibilità di una revoca automatica e l’obbligo di una valutazione discrezionale e motivata, asseritamente omessa nel caso concreto.

La doglianza è infondata. Il TAR rileva che il decreto di applicazione della misura di prevenzione, posto a base del provvedimento prefettizio, contiene un’analitica disamina dei profili di fatto e di diritto: il giudice della prevenzione ha valorizzato una pluralità di precedenti — condanne per percosse aggravate, per detenzione di arma clandestina e illegittima detenzione di arma comune da sparo, una sentenza di applicazione di pena su richiesta per ricettazione, nonché carichi pendenti per lesioni, danneggiamento seguito da incendio, minacce, estorsione aggravata — e ha ritenuto sussistente un indice eloquente di complessiva pericolosità sociale.

Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra provvedimento prefettizio e giudizio del giudice penale. L’Autorità di pubblica sicurezza non si è limitata al mero richiamo dell’atto giudiziario, ma lo ha fatto proprio, traendone la conclusione che il ricorrente non fornisce affidamento circa i requisiti morali per il possesso del titolo di guida e che la disponibilità dello stesso può agevolare la reiterazione di condotte delittuose analoghe. Il Prefetto ha in particolare valorizzato la dichiarazione di attualità della pericolosità sociale contenuta nel decreto.

Su questa base il TAR conclude che il provvedimento costituisce frutto di un corretto esercizio della discrezionalità tecnica attribuita all’amministrazione e risulta sufficientemente motivato in ordine agli elementi di fatto idonei a far ritenere il possesso del documento una situazione di reale pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Il secondo motivo, incentrato sulla proporzionalità e sul pregiudizio al diritto di circolazione ex art. 16 Cost. e all’attività lavorativa, è parimenti infondato. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 427 del 2000, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 120 cod. strada nella parte in cui prevede la revoca per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione, escludendo la violazione degli artt. 3 e 35 Cost. Il Giudice delle leggi ha qualificato la prevalenza dell’esigenza di prevenzione dei reati come valutazione di merito legislativo, non di legittimità costituzionale, non sussistendo un rapporto di condizionamento assoluto tra guida dell’automezzo ed esercizio del diritto al lavoro. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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