Opere ulteriori su immobile con condono pendente e legittimità del diniego (TAR Toscana n. 1350 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di manufatti abusivi non sanati, gli interventi edilizi ulteriori eseguiti sugli stessi, ancorché riconducibili alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione o alla realizzazione di pertinenze, ne ripetono l’illegittimità e integrano una prosecuzione dei lavori abusivi. Tale possibilità di intervento è ammessa solo nel rispetto della procedura di cui all’art. 35 della legge n. 47/1985, con notifica al Comune, perizia giurata e decorso del termine di trenta giorni. Ne consegue la legittimità del diniego di condono fondato sulla esecuzione di opere successive che abbiano modificato volumi e destinazioni d’uso dei cespiti oggetto dell’istanza. In caso di atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti sorregge il provvedimento. L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione seguita dal deposito di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

I ricorrenti acquirenti di un compendio immobiliare, comprensivo di un fabbricato residenziale e di due manufatti pertinenziali, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato le istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 47/1985 e volturate in loro capo. Il diniego si fondava, tra l’altro, sul rilievo di ulteriori opere eseguite sine titolo sui medesimi immobili, accertate dalla polizia municipale, e sull’assenza dei nulla osta paesaggistico e idrogeologico.

Con separato gravame hanno poi impugnato l’ordinanza di demolizione adottata a seguito del diniego. Nella pendenza del giudizio hanno presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sulla quale si è formato il silenzio-rigetto. I due ricorsi, riuniti, sono stati posti in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dirimente, e incontestato, che i ricorrenti abbiano eseguito ulteriori interventi sugli immobili oggetto di condono in epoca anteriore alla definizione della pratica. Si tratta di opere di rilevante entità, consistenti in ampliamenti e modifiche di destinazione d’uso.

Richiamando un orientamento consolidato, il TAR afferma che gli interventi ulteriori su manufatti abusivi non sanati ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale e ne costituiscono prosecuzione. La possibilità di intervenire su immobili con condono pendente esiste, ma deve esplicarsi nel rispetto dell’art. 35 della legge n. 47/1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii della successiva legislazione condonistica. Nel caso concreto la procedura non è stata seguita.

Le opere hanno modificato volumi e destinazioni d’uso rispetto alle consistenze dichiarate nelle istanze: ciò basta a fondare la legittimità del diniego. Il Tribunale respinge la tesi di un condono meramente cartolare, fondato sulla condonabilità dei volumi originari senza considerare le opere successive.

Tali considerazioni sono assorbenti, perché il provvedimento impugnato è un atto plurimotivato: secondo la giurisprudenza richiamata, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti è sufficiente a sorreggere l’atto. Il ricorso avverso il diniego è pertanto infondato.

Quanto all’ordinanza di demolizione, il Collegio ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in linea con l’orientamento della Sezione: il deposito dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 impone al Comune di riesaminare gli abusi e verificarne l’assentibilità postuma. Il rigetto dell’istanza di sanatoria obbliga l’amministrazione ad adottare un nuovo provvedimento di demolizione. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune; compensazione verso le amministrazioni statali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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