Opere di urbanizzazione e solidarietà nella rettifica di convenzione (TAR Sicilia n. 118 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica di una convenzione urbanistica che si limiti a formalizzare il subentro di un soggetto nel lotto già assegnato ad altro lottizzante non modifica l’assetto degli obblighi originari. Quando il dato letterale della convenzione fa gravare su tutti i lottizzanti l’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione, l’obbligazione è solidale ai sensi dell’art. 1294 cod. civ., ricorrendo un caso di identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita). L’assegnazione delle sole aree destinate agli alloggi, con contestuale impegno del subentrante a realizzare e cedere le opere nella quota proporzionale agli abitanti equivalenti, non estromette gli altri obbligati né dissolve il vincolo di solidarietà.
Il Fatto
Tre società cooperative edilizie, originarie assegnatarie di aree nell’ambito di un programma costruttivo per alloggi di edilizia residenziale pubblica, agiscono per l’accertamento dell’inadempimento del Comune agli obblighi assunti con la convenzione urbanistica del 23.02.2012, integrata nel 2017, e per la condanna all’esecuzione in forma specifica. Oggetto di impugnazione è l’atto di rettifica del 24.12.2021, stipulato dal Comune con una sola cooperativa, unitamente alla delibera di Giunta che lo ha preceduto e al permesso di costruire rilasciato a quest’ultima.
Le ricorrenti sostengono che la rettifica avrebbe attribuito alla sola controinteressata tutte le particelle destinate alle opere di urbanizzazione, alcune già realizzate e altre in corso di completamento, facendo venir meno il vincolo di solidarietà e modificando in pejus il regolamento convenzionale senza la loro partecipazione. Il Comune non si è costituito; le cooperative controinteressate hanno eccepito la carenza di interesse e chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale verificando se l’atto di rettifica abbia effettivamente alterato le condizioni stabilite nella convenzione originaria. La risposta è negativa. L’atto del 24.12.2021, preso atto della revoca delle aree già assegnate a una cooperativa e della loro riassegnazione a un’altra, si limita a formalizzare il subentro di quest’ultima nel lotto destinato all’edilizia residenziale pubblica.
Il dato testuale è decisivo. L’art. 3 della rettifica assegna alla subentrante esclusivamente le particelle destinate agli alloggi. Per le aree su cui realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non è prevista alcuna assegnazione: la cooperativa “si impegna” a realizzarle o completarle e a cederle al Comune nella quota proporzionale agli abitanti equivalenti, esattamente come ciascuna altra cooperativa è tenuta a fare. Analoga la previsione dell’art. 2, che riconferma e richiama il contenuto della convenzione del 2012.
Da qui la qualificazione dell’obbligo. Poiché il dato letterale della convenzione fa gravare su tutti i lottizzanti l’esecuzione delle opere, gli stessi devono ritenersi obbligati in solido ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. Il Collegio ravvisa un caso di identità qualitativa delle prestazioni, perché relative a opere da realizzare complessivamente in quel comparto: ciò non esclude il vincolo di solidarietà tra i vari soggetti e i loro aventi causa che hanno assunto l’obbligo di eseguirle.
Nessuna modifica, dunque, del regime solidale, e nessun inadempimento imputabile al Comune in relazione agli obblighi convenzionali. L’esito di rigetto esonera il Collegio dallo scrutinio della questione in rito sull’interesse a ricorrere, sollevata dalle controinteressate. Le spese sono integralmente compensate tra le parti costituite per le peculiarità delle questioni trattate, con nulla per la parte non costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.