Revisione prezzi inapplicabile agli aumenti salariali già noti al momento della gara (TAR Lombardia n. 519 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di servizi il costo della manodopera va determinato sui minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, che recepiscono il trattamento stabilito dalla contrattazione collettiva vigente. L’operatore economico deve computare anche gli scatti retributivi già previsti dal CCNL al momento della presentazione dell’offerta, trattandosi di evento prevedibile sotto il profilo dell’an e del quantum. Il meccanismo di revisione dei prezzi ex art. 60 del Codice non può compensare gli aumenti salariali già cristallizzati alla data della gara: opera solo per le sopravvenienze verificatesi nel corso dell’esecuzione. L’offerta che riporti un trattamento inferiore ai minimi è anomala e va esclusa, senza che rilevino i risparmi su altre voci o il maggiore utile di commessa, poiché il rispetto dei minimi non ammette giustificazioni ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d).

Il Fatto

Il Comune di Melegnano delegava alla SUA l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento, per il quadriennio settembre 2024-agosto 2028, del servizio di assistenza educativa specialistica per l’inclusione scolastica e dei servizi pre e post scuola, per un importo stimato di euro 2.860.000,00, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla scadenza presentavano offerta due soli operatori: il raggruppamento uscente (ricorrente) e la controinteressata.

La Commissione collocava al primo posto la controinteressata. La SUA, essendosi auto-vincolata nel disciplinare a verificare la congruità, avviava il subprocedimento di anomalia; il RUP riteneva adeguata la documentazione e giustificati gli scostamenti dalle tabelle ministeriali in virtù di scelte organizzative. Seguiva l’aggiudicazione, impugnata dalla seconda classificata con unico motivo per violazione di legge ed eccesso di potere, con domanda di inefficacia e subentro. La controinteressata proponeva ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di tardività e di difetto di interesse. La mancata impugnazione della lex specialis non è causa di irricevibilità, perché le clausole sulla revisione prezzi riproducono la disciplina dell’art. 60 del Codice e non hanno natura escludente né impediscono la partecipazione. Quanto alla prova di resistenza, essa non è richiesta quando il ricorso mira all’esclusione dell’aggiudicataria.

Nel merito, il thema decidendum non è il costo orario medio del lavoro, ma il trattamento retributivo minimo: la sua violazione comporta il giudizio di anomalia e l’automatica esclusione. È pacifico che la controinteressata abbia parametrato l’offerta alle tabelle ministeriali con decorrenza ottobre 2024, confidando nell’accantonamento e nell’attivazione della revisione dall’anno scolastico 2025/2026.

Il rinnovo del CCNL Cooperative sociali era però intervenuto il 5 marzo 2024, prima del bando del 1° luglio 2024, con scatti già previsti e recepiti nel decreto ministeriale n. 30/2024. L’aumento salariale è dunque circostanza fisiologica e prevedibile; l’operatore diligente deve tenerne conto sin dall’offerta. Per i livelli B1, D1, D2 ed E2 la controinteressata ha indicato retribuzioni inferiori ai valori tabellari, senza computare gli scatti successivi né la quattordicesima mensilità dal gennaio 2025.

Il Collegio esclude che la revisione prezzi possa riequilibrare l’offerta. Il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 78/2022 e l’art. 60 presuppongono condizioni oggettive sopravvenute nel corso dell’esecuzione; l’art. 3.2 del disciplinare circoscrive espressamente la revisione alle sopravvenienze verificatesi in tale fase. Ammettere il contrario consentirebbe di formulare offerte sotto i minimi confidando nella compensazione a carico della stazione appaltante, in spregio all’inderogabilità dei minimi salariali.

Il ricorso incidentale è respinto: la base d’asta è stata correttamente quantificata sui dati economici del CCNL vigente all’indizione; la censura sulla supposta anomalia dell’offerta della ricorrente è inammissibile, non essendo la stessa aggiudicataria e non essendosi ancora dispiegato il potere amministrativo di verifica (art. 34, comma 2, c.p.a.). Il ricorso principale è accolto: esclusione della controinteressata e annullamento in via derivata dell’aggiudicazione, con subentro della ricorrente ex art. 122 c.p.a.; respinta la domanda risarcitoria per il periodo già espletato, priva di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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