Spese legali e interessi dal giorno della domanda nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 1610 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna al pagamento delle spese legali costituiscono titolo per crediti liquidi ed esigibili, produttivi di interessi legali di pieno diritto dalla data della domanda ai sensi degli art. 1282 e 1284 c.c. Non è pertinente il richiamo al principio secondo cui, in caso di pronuncia restitutoria conseguente alla caducazione del titolo, gli interessi decorrono dal giorno del pagamento: in quel caso il pagamento era divenuto privo di causa con effetto retroattivo. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere gli interessi sulla sorte già pagata e, in caso di persistente inottemperanza, nomina il Commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al giudicato derivante da una sentenza del Tribunale di Ragusa, da una sentenza della Corte di Appello di Catania e da un’ordinanza della Corte di Cassazione, con le quali il Comune intimato era stato condannato al rimborso delle spese legali per un importo complessivo di euro 38.304,92. I provvedimenti erano stati notificati con formula esecutiva.

Il Comune, non costituito, ha prodotto una relazione del Segretario comunale dalla quale risulta l’avvenuto pagamento della sorte capitale, con mandati e quietanze. Secondo l’Amministrazione gli interessi legali non sarebbero dovuti, mancando la prova del pagamento degli onorari ai difensori: gli interessi decorrerebbero dal giorno di tale pagamento e non dalla domanda. I ricorrenti, preso atto del pagamento della sorte, insistono per gli interessi dalla pubblicazione di ciascun provvedimento e per le spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in primo luogo la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente alla domanda sulla sorte capitale, essendo provato e riconosciuto il pagamento della somma di euro 38.304,92.

Quanto agli interessi, il Tribunale ritiene prive di pregio le argomentazioni del Comune. Il richiamo alla Cassazione 12 novembre 2021, n. 34011 è giudicato inconferente: in quel caso il riconoscimento degli interessi dal giorno del pagamento riguardava una pronuncia restitutoria resa in accoglimento di una domanda di restituzione di somme spontaneamente versate in virtù di un titolo poi caducato, con conseguente venir meno della causa del pagamento con effetto retroattivo.

Nella specie, invece, si è in presenza di sentenze di condanna al pagamento delle spese legali e dunque di crediti liquidi ed esigibili che, in ossequio agli art. 1282 e 1284 c.c., producono interessi di pieno diritto dalla data della domanda. La prova del pagamento degli onorari ai difensori non è quindi condizione per l’accessorietà.

Il Collegio accoglie pertanto la domanda di integrale esecuzione del giudicato e dichiara l’obbligo del Comune di corrispondere gli interessi maturati sulle spese già corrisposte, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza nomina sin d’ora il Commissario ad acta — il Dirigente del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega — perché provveda entro sessanta giorni dall’ulteriore inottemperanza comunicata dalla parte.

Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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