Il condono edilizio si valuta sull’unitarietà dell’immobile e non ammette riduzioni volontarie in pendenza del procedimento (TAR Puglia n. 20 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, il limite volumetrico di 750 metri cubi deve essere verificato con riferimento all’unitarietà dell’immobile, senza che rilevi la successiva suddivisione in più unità immobiliari, quando l’abuso sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario. In pendenza della domanda di sanatoria, è precluso all’interessato apportare modifiche sostanziali all’immobile, incluse demolizioni parziali o tombamenti, essendo essenziale che il manufatto rimanga inalterato fino alla definizione del procedimento. Non è consentito all’Amministrazione di accogliere la domanda di condono limitatamente alla sola volumetria rientrante nei limiti, separando la parte eccedente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata nel 2004 ai sensi della L. n. 326/2003, per un locale ad uso deposito realizzato in ampliamento di un preesistente garage, oggetto di una precedente D.I.A. del 1996. Il Comune di Ostuni rigettava l’istanza, ritenendo che il volume complessivo del manufatto superasse il limite di ammissibilità di 750 metri cubi previsto dalla normativa sul secondo condono edilizio, nonché la soglia del 30% di ampliamento della volumetria originaria.
Il ricorrente, divenuto proprietario dell’immobile per successione ereditaria, impugnava il diniego, deducendo l’erronea ricomprensione, da parte dell’Amministrazione, del locale garage nell’originaria domanda di condono e la conseguente violazione dei princìpi di buon andamento e corretta istruttoria. Il Comune si costituiva per resistere e l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente le censure, reputandole infondate alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale. In particolare, ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della verifica del limite volumetrico condonabile, occorre avere riguardo all’unitarietà dell’immobile quando l’abuso sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario, citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5214 del 2018 e n. 882 del 2022.
Nella specie, la stessa istante aveva individuato l’abuso da condonare in un manufatto sviluppato su unico piano terra, per una volumetria di 1.340 metri cubi, rendendo così palese il superamento dei limiti normativi. Il TAR ha inoltre escluso che il frazionamento catastale successivo all’acquisto per successione potesse assumere rilievo, dovendosi aver riguardo all’immobile nella sua interezza, e ha negato la possibilità di separare le unità immobiliari funzionalmente collegate tra loro.
Il Tribunale ha altresì ribadito il consolidato insegnamento per cui, in pendenza della domanda di condono edilizio, è precluso all’interessato apportare all’immobile modifiche sostanziali, come la demolizione dei volumi eccedenti o la chiusura di locali, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 590 del 2025. Tali interventi, infatti, altererebbero l’immobile oggetto della richiesta, condizionando la procedibilità dell’istanza.
Il Collegio ha infine escluso che la normativa del 2003 consenta un accoglimento parziale della domanda, separando la volumetria assentibile da quella eccedente, e ha ritenuto le residue doglianze generiche e inidonee a confutare le risultanze istruttorie poste a fondamento del diniego. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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