Sanatoria paesaggistica: la Soprintendenza non interpreta le NTA locali (Cons. Stato n. 3876 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può introdurre nel giudizio una ragione di diniego non contenuta negli atti impugnati, non posta a fondamento del provvedimento e non dedotta dall’Amministrazione: diversamente, si sostituisce all’esercizio del potere discrezionale e viola l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di motivazione postuma. Il parere negativo della Soprintendenza sull’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 deve descrivere le caratteristiche concrete dell’opera ed esplicitare il nesso tra intervento e pregiudizio paesaggistico: formule stereotipate come “alterazione significativa” non assolvono l’onere motivazionale, tanto più quando sussistano precedenti pareri favorevoli dell’ente locale e della commissione edilizia. Nei parchi di interesse locale, istituiti e gestiti dal Comune, la valutazione di compatibilità urbanistico-ambientale spetta all’ente gestore: la Soprintendenza non può pronunciarsi sull’interpretazione delle NTA comunali, a pena di incompetenza.
Il Fatto
La società proprietaria di un terreno con abitazione realizzava una piscina interrata a filo pavimento in difformità dal titolo edilizio. L’area ricade nel perimetro del Parco Agrario del Tergola, parco di interesse locale disciplinato dallo strumento urbanistico comunale, e nella fascia di rispetto di 150 metri dal corso d’acqua. La società presentava una DIA in sanatoria e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
La commissione edilizia integrata e il settore tecnico comunale esprimevano pareri favorevoli. La Soprintendenza rendeva invece parere negativo, ritenendo l’opera incoerente con le disposizioni di tutela del parco e causa di “alterazione significativa” dell’area di rispetto fluviale. Il Comune recepiva il parere e rigettava la sanatoria. Il TAR Veneto respingeva il ricorso, affermando che l’intervento non avrebbe in ogni caso potuto beneficiare della sanatoria paesaggistica. La società appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello trattando congiuntamente i motivi. Il primo rilievo è di ordine processuale: il TAR ha respinto le censure sul parere della Soprintendenza non valutando la congruità della motivazione, ma affermando il carattere ostativo dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Tale ragione non compare nel parere, non è posta a fondamento del diniego comunale e non è stata dedotta dalle Amministrazioni. Il giudice ha così introdotto una ragione ostativa nuova, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. e del divieto di motivazione postuma.
Anche nel merito l’assunto del primo giudice non regge. Il parere della Soprintendenza non descrive le caratteristiche concrete dell’opera, ricorre a formule stereotipate e non esplicita il nesso tra intervento e pregiudizio paesaggistico. A fronte dei precedenti pareri favorevoli del Comune e della commissione edilizia, l’Amministrazione statale avrebbe dovuto esprimere una motivazione rafforzata, del tutto assente.
Il Collegio accoglie poi la censura di incompetenza. Il Parco Agrario del Tergola è parco di interesse locale, istituito e gestito dal Comune ai sensi della l.r. Veneto n. 40/1984. In tale ambito la valutazione di compatibilità urbanistico-ambientale spetta all’ente gestore; la Soprintendenza non può pronunciarsi sull’interpretazione delle NTA comunali. Il parere è quindi viziato per incompetenza relativa, oltre che per eccesso di potere.
L’appello è accolto e la sentenza riformata, con annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità competente. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido tra Comune e Soprintendenza.
Nota della Redazione
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