Concessione di beni pubblici e inadempimento dell’obbligo di restauro (TAR Emilia-Romagna n. 32 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni in godimento di beni pubblici disciplinate dall’art. 11 L. n. 241/1990, l’obbligo del concessionario di eseguire il restauro e il risanamento conservativo costituisce la controprestazione del godimento e assume valore centrale nell’economia del rapporto, essendo funzionale allo sfruttamento economico del bene e all’equilibrio dell’operazione. L’omessa pattuizione di un termine per l’inizio dei lavori non consente di procrastinarne l’esecuzione sine die, dovendosi individuare un termine ragionevole in relazione al dovere generale di diligenza ex art. 1176 cod. civ. Una clausola risolutiva espressa non esclude la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. per l’inadempimento di obbligazioni diverse, restando al giudice la verifica della gravità ex art. 1455 cod. civ. La domanda risarcitoria generica e non quantificata è rigettata per difetto di prova del danno.

Il Fatto

Il Comune di Riccione ha convenuto in giudizio, innanzi al TAR Emilia-Romagna nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., il Fallimento della società concessionaria. Con scrittura privata del 11.03.2004 l’Ente aveva concesso in godimento due complessi immobiliari — le ex Colonie — destinati ad attività ricettiva, a fronte dell’obbligo del concessionario di eseguire il restauro e il risanamento conservativo e di restituirli in perfetto stato al termine.

Il Comune ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento, la risoluzione del contratto, la condanna al risarcimento dei danni patiti e patendi e l’annotazione ex art. 2655 cod. civ. Deduce che, a distanza di anni, l’intervento non era stato realizzato e che il permesso di costruire era stato archiviato per mancato pagamento degli oneri concessori. Il Fallimento resiste sostenendo che il termine cinquantennale non sarebbe ancora decorso e che la decadenza del titolo edilizio sarebbe irrilevante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il contenuto delle pattuizioni: al godimento dei beni corrisponde la controprestazione del restauro; la durata della concessione è commisurata al tempo di ritorno dell’operazione. Il contratto accede a una concessione di bene pubblico e rientra nel genus degli accordi ex art. 11 L. n. 241/1990, retti dai principi civilistici in quanto compatibili.

L’interpretazione della curatela, secondo cui il concessionario sarebbe libero di chiedere il titolo edilizio entro l’intera vigenza del rapporto, è respinta: essa rimetterebbe la durata al suo arbitrio e urterebbe contro il divieto di vincoli perpetui ex art. 1379 cod. civ. e contro il divieto di condizioni meramente potestative ex art. 1355 cod. civ. In forza dell’art. 1367 cod. civ. va preferita l’interpretazione che consente all’accordo di produrre effetti, in vista dello scopo pratico perseguito: riportare in efficienza gli immobili.

L’assenza di un termine iniziale non legittima l’attesa indefinita. Il termine va individuato con elasticità alla luce del dovere di diligenza ex art. 1176 cod. civ. A diciassette anni dalla stipula il termine ragionevole era scaduto: l’inadempimento è certo. A confermarlo concorre la condotta della società, che dopo aver richiesto il permesso di costruire non lo ha ritirato per il mancato pagamento degli oneri, in violazione del dovere di correttezza.

Quanto alla clausola risolutiva espressa, il Collegio osserva che essa preclude solo la verifica di gravità ex art. 1455 cod. civ. per gli eventi contemplati, ma non impedisce la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. per l’inadempimento di altre obbligazioni, richiamando Cass. civ., Sez. II, n. 23879/2021. L’inadempimento dell’obbligo di restauro è di non scarsa importanza, perché permea la causa stessa della convenzione: la risoluzione è accolta con ordine di annotazione.

La pretesa risarcitoria è invece respinta: il danno patrimoniale non è stato quantificato né provato; il danno all’immagine è escluso, poiché secondo il lodo arbitrale gli immobili versavano già in degrado e non erano utilizzabili. Le spese sono compensate per l’accoglimento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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