Accesso agli atti e pretesa al formato telematico: nessun interesse legittimo (TAR Lazio n. 181 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa del richiedente di ottenere dall’amministrazione copia dei documenti in formato digitale, a mezzo PEC, non configura un interesse legittimo tutelabile in giudizio quando il potere di accesso sia già stato esercitato con l’ostensione degli atti presso gli uffici. La richiesta di un diverso formato attiene a una mera attività materiale di trasposizione dei documenti e non si relaziona con l’esercizio di un pubblico potere. Non è configurabile un diritto soggettivo all’ostensione “in un formato piuttosto che in un altro”, né un obbligo dell’amministrazione di inoltrare i documenti telematicamente ai sensi dell’art. 3-bis l. n. 241/1990. La situazione azionata è di mero fatto e la doglianza per inefficienza organizzativa non arreca un pregiudizio concreto e serio. Il rigetto nel merito comporta la reiezione definitiva dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato al Comune di Arpino un’istanza di accesso agli atti ex art. 3-bis l. n. 241/1990. L’amministrazione ha riscontrato la richiesta indicando gli orari per la visione dei documenti presso gli uffici comunali.
La parte ha impugnato la nota con cui il Comune ha escluso la trasmissione dei documenti all’indirizzo PEC, sostenendo che sarebbe stato sufficiente scannerizzare gli atti e inoltrarli telematicamente. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La causa è giunta in decisione davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’istanza di astensione proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. nei confronti di due componenti del collegio, in quanto membri della commissione per il patrocinio a spese dello Stato che avevano rigettato sue istanze di ammissione. Il giudice ha rilevato che non era stata proposta formale ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ., ma una mera e tardiva istanza di astensione, comunque infondata.
Le cause di astensione obbligatoria hanno carattere tassativo e non sono soggette a interpretazione analogica o estensiva (Cons. Stato n. 2632 del 2022). Il procedimento della commissione per il gratuito patrocinio non integra l'”altro grado del processo”: si tratta di un incidente eventuale di carattere amministrativo, con decisione anticipata e provvisoria, senza che il collegio che decide il ricorso eserciti una funzione di impugnazione. La giurisprudenza esclude l’incompatibilità anche tra processo cautelare e di merito (Adunanza plenaria n. 4 del 2014; Corte cost. n. 327 del 1997) e tra giudizio impugnatorio e ottemperanza.
Né rileva l’ipotesi del magistrato che abbia “dato consiglio”, che presuppone l’anticipazione degli esiti della decisione alla parte (Cass. n. 22302 del 2021). Il mancato accoglimento di istanze di patrocinio non integra la grave inimicizia, che deve essere reciproca, fondata su rapporti personali estranei alle funzioni e provata con fatti concreti (Cons. Stato n. 7170 del 2018; Cons. Stato n. 10098 del 2022).
Nel merito il ricorso è infondato. L’istanza di accesso era stata accolta con l’indicazione degli orari di visione. La pretesa di ricevere gli atti a mezzo PEC non configura un interesse legittimo: il potere è stato già esercitato in modo pieno, mentre la trasposizione in formato digitale è attività materiale di efficientamento. Manca un diritto all’ostensione in un formato determinato e la ricorrente non ha allegato alcuna condizione oggettiva di difficoltà ad accedere ai locali, tale da integrare una violazione della buona fede.
Il ricorso è stato respinto, con reiezione definitiva dell’istanza di gratuito patrocinio e nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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