Obbligo di smaltimento rifiuti non estensibile al terzo estraneo all’abbandono (TAR Sicilia n. 255 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 non consente di imporre l’obbligo di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi a chi non abbia abbandonato o depositato i rifiuti e non sia proprietario dell’area né titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa. Il proprietario o titolare di diritti sull’area risponde solo se abbia concorso alla violazione o non l’abbia impedita pur potendolo fare. L’accordo a titolo gratuito con cui un privato si impegna alla pulizia di un’area pubblica non instaura un rapporto pubblicistico di supremazia e le obbligazioni che ne derivano restano soggette al diritto comune. Il loro inadempimento non è coercibile con gli strumenti del diritto amministrativo, ma solo con quelli civilistici.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ditta vivaistica e proprietaria di un immobile vicino a un parcheggio comunale, nel 2017 aveva offerto al Comune di eseguire a proprie spese lavori di pulizia superficiale dell’area, rimuovendo erbacce e spazzatura. Il Comune aveva autorizzato l’intervento senza imporre obblighi di custodia, vigilanza o smaltimento. Dopo anni di pulizia, l’ente ha revocato l’autorizzazione e, con successivo provvedimento, ha intimato alla ricorrente la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti richiamando l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006. Quel provvedimento è stato annullato dal Tribunale per incompetenza del dirigente che lo aveva adottato.

Il Sindaco ha quindi emesso un nuovo atto di contenuto sostanzialmente identico, imponendo pulizia, smaltimento, bonifica dell’area, caratterizzazione del materiale e presentazione di un progetto di smaltimento. La ricorrente ha impugnato l’atto lamentando l’assenza di titolarità dell’area, l’abbandono dei rifiuti da parte di terzi e la mancanza di competenze tecniche per la gestione dei rifiuti urbani.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’origine del rapporto. La richiesta del 2017 costituiva una semplice proposta di negozio a titolo gratuito, giustificata dall’interesse della parte privata alla pulizia dell’area. L’atto di accoglimento non ha instaurato alcun rapporto pubblicistico nel quale rinvenirsi una posizione di supremazia del Comune disciplinata dal diritto amministrativo.

Le obbligazioni assunte erano quindi regolate dal diritto comune. Il Comune può dolersi dell’inadempimento, ma non può renderlo coercibile con gli strumenti del diritto amministrativo, dovendo ricorrere ai rimedi civilistici. Anche la clausola della revoca che richiamava le normative in materia di manutenzione delle aree pubbliche va letta secondo i canoni degli artt. 1362-1371 c.c., come mera specificazione delle modalità esecutive dell’obbligazione civilistica.

Ne consegue che la mancata impugnazione della revoca è irrilevante: il Collegio la qualifica come atto di natura paritetica, non come provvedimento amministrativo. Il richiamo contenuto nell’ordinanza sindacale a quell’atto non muta la natura della vicenda.

Il nucleo decisivo riguarda l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006. La norma contempla la responsabilità di chi abbandona o deposita rifiuti in modo incontrollato e del proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area che abbia concorso alla violazione o non l’abbia impedita pur potendolo fare. L’ordine di rimozione e smaltimento presuppone dunque la qualità di responsabile dell’abbandono o di titolare di diritti sull’area in posizione di concorso o omissione colpevole.

Nel caso concreto la ricorrente non è proprietaria dell’area e il Comune non afferma affatto che sia stata responsabile dell’abbandono. L’imposizione degli obblighi di bonifica, caratterizzazione e progettazione dello smaltimento resta perciò priva di base normativa. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. La peculiarità della vicenda giustifica la dichiarazione di irripetibilità delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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