Condono edilizio in zona vincolata e competenza all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1538 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili sottoposti a vincoli ambientali e paesistici, ancorché relativi e non assoluti, qualora istituiti prima dell’esecuzione delle opere. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana nella parte in cui ammetteva la sanatoria in aree a vincolo non assoluto, in Sicilia sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, privi di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Nei procedimenti di condono il potere di definire il procedimento e di adottare l’ordine di riduzione in pristino spetta al Comune, non all’autorità preposta al vincolo, il cui apporto resta un parere vincolante ma non sostitutivo. Nei provvedimenti a natura vincolata non rilevano la disparità di trattamento né l’affidamento, ed è superfluo il preavviso di diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Lipari, presenta nel 2004 istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per l’ampliamento dell’abitazione mediante un vano accessorio e la trasformazione di una cisterna in garage. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, con provvedimento n. 0003708 del 1 marzo 2023, nega la sanatoria richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022 e ordina la riduzione in pristino. Il Comune di Lipari, con provvedimento n. 16352 del 12 maggio 2023, respinge l’istanza recependo l’avviso della Soprintendenza.
Il ricorrente impugna i dinieghi, la circolare e l’implicito rigetto del ricorso gerarchico, deducendo l’omesso preavviso, la motivazione generica, la non applicabilità retroattiva del vincolo, la formazione del silenzio-assenso, la disparità di trattamento e l’illegittimità dell’ordine di demolizione adottato dalla Soprintendenza in luogo del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003 e l’allegato 1, che individua le tipologie sanabili. La lettera d) del comma 27 esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, ove istituiti prima dell’esecuzione. La Corte richiama la lettura consolidata secondo cui le condizioni di ammissibilità devono ricorrere congiuntamente.
Il passaggio centrale è la Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, comma 2, e 2. Il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e ricomprende i limiti di rilascio del titolo. Le previsioni statali sui massimi condonabili sono norme di grande riforma economico-sociale. Il Collegio richiama il C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, che hanno escluso l’ammissibilità del terzo condono anche in presenza di vincoli relativi.
Quanto al profilo paesaggistico, la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022, n. 1213/2022) afferma che qualsiasi nuovo volume, anche tecnico o interrato, e qualsiasi nuova superficie modificano lo stato dei luoghi. Il Collegio ritiene superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di diniego in ragione della natura vincolata dell’atto, e irrilevante la disparità di trattamento. La nozione di paesaggio è attratta alla materia ambientale, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 160/2021.
Il provvedimento della Soprintendenza risulta adeguatamente motivato per relationem ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, così come quello comunale. Il ricorso è quindi infondato quanto ai dinieghi. Accoglie invece il motivo relativo all’ordine di riduzione in pristino: il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano i provvedimenti repressivi, mentre l’autorità preposta al vincolo esprime un parere vincolante ma non adotta l’ordine di demolizione.
Il TAR accoglie parzialmente il ricorso e annulla il provvedimento della Soprintendenza nella sola parte in cui dispone la rimessione in pristino, compensando le spese per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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