Condono in zona vincolata: sanabili solo interventi minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1537 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico quando comportino la creazione di nuovi volumi o superfici. Il limite statale di cui all’art. 32, comma 27, lettera d), opera anche in presenza di vincoli relativi e prevale sulla legge regionale interpretativa dichiarata illegittima dalla Corte cost. n. 252/2022. Nelle zone vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, e a condizione che le opere siano conformi agli strumenti urbanistici e sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il procedimento di condono si conclude con il provvedimento del Comune; la Soprintendenza esprime un parere vincolante ma non può disporre la riduzione in pristino, che resta di competenza comunale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato per civile abitazione in Lipari, ha presentato nel 2004 domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per un ampliamento consistente nella chiusura di un terrazzo e nella realizzazione di un locale WC, per una superficie utile di 30,36 metri. Il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, che con provvedimento n. 3715 del 1 marzo 2023 ha espresso parere negativo e ha ordinato la riduzione in pristino.

Il Comune di Lipari, con provvedimento n. 12888 del 17 aprile 2023, ha respinto la domanda di condono sulla base dell’avviso negativo della Soprintendenza. Il ricorrente ha impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, la nota della Soprintendenza, la circolare assessoriale n. 02 e il rigetto implicito del ricorso gerarchico, deducendo l’assenza di istruttoria, l’omesso preavviso di diniego, la carenza di motivazione e l’erronea applicazione della Corte cost. n. 252/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che conferma il divieto di sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici. La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi: il rinvio dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004 alla disciplina statale investe anche i limiti di rilascio del titolo.

Ne deriva che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), e ciò vale anche in ambito regionale. Il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 1036/2023, n. 90/2023, n. 8781/2022) e ritiene superato il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, alla luce delle pronunce di merito C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023.

Nel caso concreto l’intervento ha determinato la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi. In materia paesaggistica rileva qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. L’opera non rientra quindi tra quelle sanabili. Il Collegio esclude inoltre la necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico e l’utilità del preavviso di diniego, trattandosi di atti vincolati, e ritiene irrilevante la dedotta disparità di trattamento.

Quanto all’ordine di riduzione in pristino, il Collegio osserva che il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spettano anche i provvedimenti repressivi. La Soprintendenza interviene al solo fine di esprimere il proprio parere vincolante e nessuna norma le attribuisce il potere di ingiungere la rimessione in pristino. Il ricorso è pertanto infondato, salvo che per l’atto della Soprintendenza, annullato nella sola parte in cui dispone il ristabilimento dello stato dei luoghi. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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