Ottemperanza al giudicato: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 508 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il diritto di credito non ha contenuto costitutivo: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, l’azione di ottemperanza è esperibile. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina il pagamento entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla spesa, senza diritto a compenso.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 889/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza. Quel titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La parte creditrice propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato con corresponsione della somma, di nominare sin d’ora un commissario ad acta e di condannare l’intimato alle spese. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a parte il documentato pagamento delle spese legali del giudizio presupposto, il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: essa ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura, per misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio verifica poi il presupposto temporale dell’azione. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che riconosce alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, dalla notificazione del titolo esecutivo, tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima che possa avviarsi il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli ulteriori accessori, degli oneri di registrazione e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti precisati. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni; l’attività rientra nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, senza compenso.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, negli importi liquidati, determinati tenendo conto della natura minima e stereotipata delle controversie in materia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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