L’onere della prova dell’adempimento grava sull’amministrazione nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 1619 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve all’onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo, nonché l’inutile decorso del termine per l’adempimento. art. 2697 cod. civ. art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. onere della prova inadempimento Commissario ad acta L’amministrazione che si costituisca senza allegare né provare l’avvenuta esecuzione non oppone alcun fatto estintivo o impeditivo e resta soccombente. La penalità di mora può essere negata, ai sensi dell’art. 114, comma quarto, lett. e), cod. proc. amm., quando la sua fissazione risulti manifestamente iniqua in ragione della natura e dell’entità del credito.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1443/2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il servizio di insegnamento prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero all’attribuzione della somma di € 1.000,00 oltre accessori.
Il titolo è stato notificato e non impugnato, divenendo esecutivo. Poiché l’amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta, la condanna alle spese e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza e li ritiene tutti sussistenti: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e non risulta alcun adempimento da parte del Ministero.
Il passaggio centrale è di ordine probatorio. Il giudice richiama l’art. 2697 cod. civ. e ne fa applicazione nel processo amministrativo: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo la ricorrente dimostrato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm., spettava all’amministrazione provare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna giustificazione dell’inadempimento. La soccombenza discende da questa sola omissione, senza necessità di ulteriori indagini.
Il ricorso è quindi accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato Commissario ad acta il dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, perché l’attività rientra nella retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, è applicabile per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il Collegio nega invece la penalità di mora: tenuto conto della natura e dell’entità del credito, la sua fissazione risulta manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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