Interdittiva antimafia e autonomia dal giudizio penale: attualità del pericolo (TAR Sicilia n. 1614 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa, presupposto dell’informazione antimafia interdittiva, si accerta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, sì da rendere “più probabile che non” il condizionamento dell’impresa. Il giudizio amministrativo di prevenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: l’interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti definitivi in sede penale e può fondarsi anche su sentenze di proscioglimento o di assoluzione, purché da esse emergano elementi sintomatici della contaminazione mafiosa. Assume rilievo la pendenza di un procedimento penale per reati spia a carico degli esponenti della compagine sociale. L’attualità del pericolo non è esclusa dal mero decorso del tempo, che resta elemento neutro ove il complesso delle vicende esaminate continui a sorreggere il quadro indiziario.

Il Fatto

La ricorrente, società agricola operante nel settore delle coltivazioni e dell’allevamento, ha impugnato il provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Enna, emesso a seguito di richiesta di informazione antimafia ex art. 92 del d. lgs. n. 159/2011 inoltrata da AGEA. L’Amministrazione aveva ritenuto sussistenti elementi indicativi di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della compagine societaria.

La società ha dedotto l’inidoneità dei fatti posti a fondamento del provvedimento, il difetto di motivazione, la mancanza di attualità del pericolo, risalendo le vicende agli anni 1998-2005, e la violazione delle garanzie partecipative per omessa valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’Ufficio territoriale del Governo di Enna e il Ministero dell’Interno si sono costituiti per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai principi consolidati in materia, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 6105 del 2019: la valutazione del rischio infiltrativo è prognosi probabilistica, e il diritto amministrativo della prevenzione non sanziona fatti penalmente rilevanti né reprime condotte illecite, ma scongiura una minaccia per la sicurezza pubblica. Il pericolo deve ancorarsi a condotte sintomatiche e a elementi fattuali, taluni tipizzati dall’art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159/2011, altri rimessi al prudente apprezzamento discrezionale dell’autorità.

Il Tribunale passa poi all’esame degli elementi posti a base dell’interdittiva: la compagine societaria, i rapporti del socio amministratore con una società già destinataria di interdittiva, la pendenza del procedimento per associazione mafiosa e reati spia davanti alla D.D.A. di Caltanissetta, i precedenti arresti e le assoluzioni intervenute, e infine il procedimento pendente presso la Procura di Enna per reati contro la fede pubblica e in materia tributaria.

La censura di non attualità del pericolo è respinta. Il Collegio ribadisce che le assoluzioni intervenute a favore di taluni esponenti non assumono rilievo sostanziale, poiché tra giudizio interdittivo e giudizio penale sussiste un rapporto di autonomia e la misura di prevenzione risponde alla logica di massima anticipazione della soglia di difesa sociale. Determinante è la perdurante pendenza del procedimento per concorso in associazione di stampo mafioso a carico di uno dei soggetti, nonché l’attuale procedimento per reati spia commessi nella nuova attività agricola, indice di mantenimento della propensione a delinquere pur nel mutamento del settore.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’interdittiva può fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dal complesso delle vicende emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il giudizio di concretezza del pericolo (Cons. Stato, sez. III, n. 9357 del 2023; n. 7141 del 2023), restando il decorso del tempo elemento neutro. Quanto alle garanzie partecipative, la Prefettura ha dato atto dell’esame delle osservazioni e della loro inidoneità a scalfire il quadro indiziario, motivando in ordine all’attualità e alla non occasionalità del condizionamento. Coerente è anche il diniego dell’art. 94-bis cod. antimafia, valutate la collocazione temporale degli elementi e la prognosi di emendabilità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *