Condono e nuova costruzione non sanabile per difetto di doppia conformità (TAR Marche n. 200 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di condono edilizio non autorizza l’interessato a completare, trasformare o ampliare, prima della definizione del procedimento, il manufatto oggetto della richiesta, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria. La demolizione integrale del manufatto e la sua ricostruzione in muratura, con dimensioni maggiori, integrano un abuso edilizio autonomo, realizzato dopo il termine di riferimento del condono e perciò non condonabile. Tale nuova opera, non essendo riconducibile agli artt. 34 e 37 d.P.R. n. 380/2001, deve essere valutata unitariamente ai fini della sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che richiede il requisito della doppia conformità urbanistica ed edilizia. Venuto meno l’oggetto materiale dell’istanza di condono, il titolo non può essere rilasciato, fermi restando i benefici penali dell’oblazione. Respinte le istanze di sanatoria, l’amministrazione conserva il solo potere di repressione dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva realizzato nel 2002, nella corte del proprio fabbricato, un’autorimessa abusiva in legno. Nel 2004 presentava istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 269/2003 e della l.r. n. 23/2004. Nel 2006, in pendenza del procedimento e dopo una richiesta di integrazioni istruttorie, demoliva l’originaria struttura e la ricostruiva in muratura, con superficie e volume superiori.

Un sopralluogo della Polizia Municipale accertava la completa difformità del nuovo edificio rispetto a quello oggetto di condono e l’assenza di titolo edilizio. Il Comune respingeva la successiva istanza di sanatoria ex artt. 34 e 37 d.P.R. n. 380/2001, negava il condono e ordinava la demolizione. Il ricorrente impugnava i tre provvedimenti con ricorsi poi riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illiceità dell’opera cui ineriscono strutturalmente. Il privato avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento di condono, non potendo eseguire ulteriori opere sulla medesima porzione immobiliare (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3533 del 2022; Cons. Stato, Sez. II, n. 8314 del 2019).

La tesi della demolizione solo parziale è smentita dall’informativa di polizia giudiziaria, atto fidefacente non impugnato con querela di falso, e dalle fotografie in atti. L’originaria struttura in legno risulta integralmente demolita e ricostruita ex novo in muratura, con dimensioni maggiori e due muri a confine.

Quanto alla dedotta inversione procedimentale, il Tribunale la ritiene solo apparente: i due procedimenti sono stati gestiti parallelamente, con preavviso di rigetto del condono già comunicato nel 2007. Venuto meno l’oggetto materiale dell’istanza di condono, nessun titolo avrebbe potuto regolarizzare un’opera non più esistente; la nuova autorimessa, edificata dopo il 31 marzo 2003, non è condonabile.

La nuova costruzione, non frazionabile artificiosamente in due interventi sull’esistente, andava ricondotta unitariamente alla sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, mancando la doppia conformità per il contrasto con le distanze dai confini e con l’indice di edificabilità. Sul punto il ricorrente non ha fornito la prova contraria, trattandosi di questioni tecniche verificabili.

Infine, rigettate le istanze di sanatoria, al Comune non residuava alcun potere discrezionale se non quello di reprimere l’abuso. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha quindi inciso, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo. I ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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