Revoca dell’autorizzazione agrituristica per mancanza di regolarità urbanistica degli immobili (TAR Liguria n. 173 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tra i requisiti di legge il cui possesso condiziona l’esercizio dell’attività agrituristica rientra la regolarità urbanistico-edilizia degli immobili destinati all’attività. L’art. 15, comma 2, della l.r. Liguria n. 37/2007, nel prevedere la revoca dell’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti, non si esaurisce nei soli requisiti soggettivi, ma comprende la condizione oggettiva di conformità dei locali. Il legittimo esercizio di un’attività commerciale, soprattutto se comporta somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ancorato, dal rilascio del titolo e per tutta la durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali. In presenza di ordini di demolizione non sospesi né annullati, la revoca dell’autorizzazione costituisce soluzione doverosa. L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della pronta fissazione dell’udienza di merito non sospende gli effetti della sentenza di rigetto e non vincola l’Amministrazione.
Il Fatto
Il Comune di Sestri Levante, con provvedimento dirigenziale, ha revocato l’autorizzazione rilasciata alla società semplice per l’esercizio dell’attività agrituristica presso un complesso immobiliare. La motivazione richiama le numerose opere abusive realizzate per incrementare la capacità ricettiva, già sanzionate con ordinanze di demolizione tuttora efficaci, e rileva la mancanza del presupposto di regolarità urbanistico-edilizia degli immobili.
La ricorrente ha impugnato la revoca e, con motivi aggiunti, la nota con cui la Regione Liguria ha comunicato la cancellazione dalla banca dati regionale degli operatori agrituristici. Ha proposto anche domanda risarcitoria, poi rinunciata con il ricorso introduttivo. Ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione sul ricorso avverso i dinieghi di sanatoria edilizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.: tra il giudizio sui dinieghi di sanatoria e quello sulla revoca del titolo commerciale non sussiste pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, ma solo un collegamento per identità delle parti e per il possibile riverbero degli effetti pratici della prima pronuncia sulla situazione di fatto.
Nel merito, il primo motivo si fonda su una lettura restrittiva dell’art. 15, comma 2, della l.r. n. 37/2007: la norma sarebbe sanzionatoria e i “requisiti di legge” identificherebbero solo quelli soggettivi. Il Tribunale non condivide. Tra i requisiti che consentono l’esercizio di un’attività commerciale rientra il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza.
Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato n. 5590 del 2012, reso su analoga fattispecie di agriturismo interessato da molteplici abusi edilizi. Sarebbe irragionevole tollerare la prosecuzione dell’attività presso immobili sanzionati con ordini di demolizione non sospesi né annullati. Al momento della revoca, i ricorsi avverso le ordinanze di demolizione erano stati respinti con la sentenza del TAR, poi confermata dal Consiglio di Stato n. 8455 del 21 settembre 2023.
Il secondo motivo è infondato. L’ordinanza n. 2602 del 2022 aveva accolto l’appello cautelare ai soli fini della pronta fissazione del merito, senza sospendere la sentenza impugnata. Non incidendo sull’efficacia degli ordini di demolizione, essa non vincolava l’esercizio del potere di revoca.
Il terzo motivo è irrilevante: le valutazioni anticipatorie sulle domande di sanatoria sono ultronee e non integrano le ragioni della revoca. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio dubita che la cancellazione dalla banca dati regionale abbia efficacia costitutiva e possa ledere la sfera giuridica della ricorrente; solleva quindi d’ufficio la questione di inammissibilità, sottoponendola al contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a., con rinvio al definitivo e fissazione dell’udienza del 24 luglio 2024.
Nota della Redazione
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