Condono edilizio: nuove costruzioni nel Parco di Veio non sanabili (Cons. Stato n. 4816 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive di nuova costruzione realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004, che esclude il condono anche per le opere edificate prima dell’apposizione del vincolo. Il condono edilizio di cui all’art. 32 d.l. n. 269/2003 resta circoscritto, nelle aree vincolate, agli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato I, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela. Il mero decorso dei termini non perfeziona il silenzio assenso, che presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’istanza. La natura eccezionale delle norme sul condono non consente di sollevare questioni di legittimità costituzionale in via interpretativa.
Il Fatto
Gli appellanti avevano presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004 per un manufatto destinato a civile abitazione di circa 60 mq. L’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto rilevando che l’area interessata ricadeva in zona sottoposta a tutela dei beni ambientali e paesaggistici. A seguito delle controdeduzioni dei ricorrenti, l’istanza veniva respinta con provvedimento motivato sul richiamo all’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. n. 12/2004.
Il diniego veniva impugnato deducendo l’applicazione retroattiva della legge regionale, la formazione del silenzio assenso per il decorso di oltre 36 mesi e il difetto di istruttoria. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, escludendo tanto la violazione del principio di irretroattività quanto i presupposti del silenzio assenso. Proponeva appello la parte privata, ribadendo l’insussistenza dei vincoli e la disparità di trattamento derivante dalla norma regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la documentazione depositata in appello, trattandosi di atti non prodotti in primo grado e successivi al giudizio, in contrasto con il divieto del secondo comma dell’art. 104 cod. proc. amm.. Nel merito, la censura sull’insussistenza del vincolo è giudicata infondata perché generica: le controdeduzioni si limitano a richiamare le tavole del PTPR, mentre il diniego dà conto della valutazione specifica del responsabile dell’Ufficio Schede Urbanistiche, che ha confermato la cogenza dei vincoli, e richiama il P.T.P. 15/7 Veio Cesano. L’inclusione dell’immobile nel Parco di Veio è pertanto assodata.
Discende l’applicabilità dell’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. n. 12/2004, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli a tutela dei parchi e delle aree naturali protette regionali. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2021, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata proprio su tale disposizione.
Quanto al condono, il Collegio ribadisce che l’art. 32 d.l. n. 269/2003 è applicabile agli interventi di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato I, previo parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo, restando escluse le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3, anche in caso di inedificabilità relativa (richiamando Cons. Stato Sez. VII n. 6072 dell’11 luglio 2025 e n. 5845 del 7 luglio 2025). L’intervento in esame, un fabbricato di 60 mq, è riconducibile alla tipologia 1, come dichiarato nella stessa istanza, e dunque non condonabile. Il carattere urbanizzato dell’area non giustifica il sacrificio dei valori paesaggistici (Cons. Stato Sez. VI n. 4923 del 30.06.2021).
Il silenzio assenso in materia di condono si perfeziona solo se la domanda possiede i requisiti sostanziali per l’accoglimento, circostanza insussistente. La presenza del vincolo preclude a priori l’ammissibilità del condono per gli abusi di tipologia 1, 2 e 3, escludendo la formazione del silenzio (Cons. Stato Sez. III n. 2282 del 18 marzo 2026). Il quadro normativo non consente di sollevare questioni di legittimità costituzionale, essendo le norme sul condono eccezionali rispetto all’obbligo di acquisire idoneo titolo edilizio. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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