Appalto multiservizi, dotazioni minime come requisito di esecuzione e non di offerta (Cons. Stato n. 4817 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dotazione minima di macchinari e attrezzature richiesta dal capitolato speciale integra un requisito di esecuzione contrattuale e non un elemento di valutazione dell’offerta tecnica. La relativa verifica appartiene alla fase esecutiva ed è assistita dagli strumenti di controllo e di sanzione previsti dalla legge di gara, non da un’esclusione automatica correlata alla mancata analitica riproduzione dell’elenco minimale in sede di offerta. Parimenti, la valutazione delle offerte tecniche espressa dalla Commissione mediante punteggi costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta illogicità. Il giudice ha pieno accesso al fatto, ma non può sostituire la propria valutazione a quella riservata alla pubblica amministrazione quando il risultato raggiunto rientra tra le soluzioni opinabili consentite dal criterio.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese impugnava davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione di una gara per il servizio di pulizia di stazioni, treni e impianti del comparto metro, lotto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo a base di gara era stimato ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, con clausola di riassorbimento del personale del gestore uscente. Il raggruppamento ricorrente si collocava al secondo posto.

La stazione appaltante, rilevato che nell’offerta dell’aggiudicataria il costo della manodopera era inferiore al valore indicato nei documenti di gara, attivava la verifica ai sensi dell’art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 e acquisiva giustificazioni, confermando poi l’aggiudicazione. Il TAR accoglieva in parte il ricorso, limitatamente al difetto di istruttoria sulla verifica di congruità, ordinando alla stazione appaltante di rieditarla, e respingeva il resto. Il raggruppamento soccombente proponeva appello, riproponendo le domande di subentro e di risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, fondata su un’asserita omissione, da parte dell’appellante, di un’indagine penale per turbativa d’asta. L’eccezione è respinta: il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, ritenendo la condotta penalmente legittima.

Nel merito, il Consiglio dichiara improcedibili il secondo e il terzo motivo, relativi ai minimi salariali e alla clausola sociale. La stazione appaltante, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, aveva rinnovato la verifica di congruità con l’ausilio di un consulente del lavoro e, con determina n. 50 del 2025, aveva confermato l’aggiudicazione. Poiché tale determinazione è impugnata in un distinto giudizio, le censure rivolte all’originario provvedimento di verifica sono divenute prive di interesse per sopravvenuto difetto.

Quanto al primo motivo, la Corte conferma che la dotazione minima dell’Allegato 13 ha natura di requisito di esecuzione contrattuale: il capitolato prevede che il parco macchinari «corrisponderà» alla dotazione minimale, cui si aggiungono i mezzi ulteriori offerti in sede tecnica. Le relazioni e le schede sono strutturate per valorizzare i macchinari migliorativi, non per riprodurre dichiarativamente il minimo contrattuale. La mancata menzione analitica di singole attrezzature non equivale a mancata garanzia del requisito, la cui verifica è differita all’avvio dell’appalto.

Analogamente, l’offerta ha garantito il monte ore complessivo previsto dalla legge di gara; la diversa articolazione interna delle ore destinate alle lavorazioni PMT2 rientra nell’autonomia organizzativa dell’operatore e l’eventuale inadempimento in fase esecutiva integra grave inadempimento, non ragione di esclusione. Sul criterio B3 la censura è generica e priva di supporto probatorio: la Commissione ha valutato unitariamente le politiche del personale con confronto a coppie, senza valorizzare i corsi obbligatori. Sul criterio F, la locuzione «uno per ogni lotto» impone un referente dedicato per ciascun lotto, non persone fisiche diverse. Sul criterio D1, di natura on/off, era sufficiente l’indicazione del numero dei saliscale, essendo le schede tecniche differite all’avvio del servizio.

La Corte ribadisce infine il limite del sindacato giudiziale: in presenza di una corretta applicazione della regola tecnica, il giudice deve arrestarsi quando il risultato amministrativo è uno di quelli resi possibili dall’opinabilità del criterio, richiamando Cons. Stato n. 3162 del 2026. L’appello è quindi respinto quanto al resto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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