Terzo condono in zona vincolata, sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1765 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa del terzo condono edilizio, trova piena applicazione l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, anche di mera inedificabilità relativa, non sono suscettibili di sanatoria. Sono condonabili solo gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che ricorrano congiuntamente le condizioni di legge. Non è ammessa la sanatoria delle opere che comportano nuovi volumi o superfici. In presenza di atti vincolati non sono richiesti la comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di rigetto né una specifica motivazione, e non è configurabile alcun affidamento tutelabile.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune di Lipari domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, al fine di regolarizzare il cambio di destinazione e l’ampliamento di un fabbricato esistente.

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, ha espresso parere negativo ai fini paesaggistici sulla richiesta in sanatoria. La ricorrente ha impugnato tale nota lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, l’istruttoria inadeguata, la disparità di trattamento rispetto a casi identici e la lesione dell’affidamento. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo, espresso in numerose pronunce coeve, e la circolare assessoriale n. 02/2022. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Da ciò deriva che, per il terzo condono, le domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa sono inammissibili.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003 individua le tipologie di illecito sanabili; il successivo comma 27, lettera d), esclude comunque dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione delle opere. L’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 statale nella sua integralità, compresi i limiti al rilascio del titolo. La Corte costituzionale ha qualificato tali previsioni come norme di grande riforma economico-sociale, sottratte alla competenza regionale.

Ne segue che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza: restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e opere che non comportino nuovi volumi o superfici. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato n. 3289 del 2015 e Consiglio di Stato n. 4123 del 2023, secondo cui il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnica o interrata. Quanto alla superficie, assume rilievo l’impatto dell’intervento sull’assetto del territorio, a prescindere dalla destinazione.

Il Tribunale ritiene superato il diverso avviso espresso nel parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 e valorizza le pronunce di merito dello stesso Consiglio, che hanno affermato la piena applicabilità della disciplina nazionale. L’ordinanza cautelare n. 357/2023, che aveva invitato ad approfondire le ricadute della declaratoria, non giustifica un mutamento dell’indirizzo.

Nel caso concreto è intervenuta la realizzazione di nuove superfici e volumi, con conseguente natura vincolata dell’atto. Risultano perciò superflui la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile alcun apporto partecipativo utile. Non è richiesta una specifica motivazione né una comparazione con l’interesse pubblico, e non è ammesso alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. Il vizio di disparità di trattamento non rileva per gli atti vincolati. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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