Condono edilizio in zona vincolata e poteri ripristinatori della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 2320 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio in Sicilia, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, con la conseguenza che il limite di cui al comma 27, lett. d), opera anche in presenza di vincoli relativi e non solo di inedificabilità assoluta. Nelle aree vincolate risultano perciò sanabili i soli interventi di minore rilevanza, restando preclusa la sanatoria di opere che comportino nuovi volumi o superfici. Il parere reso dall’Ente di tutela nel procedimento di condono è atto endoprocedimentale, obbligatorio e vincolante, ma non attribuisce alla Soprintendenza i poteri ripristinatori di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, spettando al Comune, unica autorità procedente, la definizione del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente presentava nel dicembre 2004 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 per un fabbricato ad uso abitativo realizzato allo stato rustico, con superficie utile di 43 mq, su un’area gravata da vincolo architettonico e paesaggistico e ricompresa nel Piano Territoriale Paesistico approvato nel 2001.

La Soprintendenza, con provvedimento dell’8 marzo 2023, rigettava l’istanza di nulla osta paesaggistico e ordinava il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente impugnava il diniego e la presupposta circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, deducendo vizi di notifica, violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea lettura della sentenza della Corte costituzionale, formazione del silenzio assenso, disparità di trattamento e illegittimità dell’ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e dal consolidato orientamento secondo cui, in area vincolata, la sanatoria richiede il concorso di condizioni rigorose, tra cui la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità alle tipologie minori e il parere favorevole dell’autorità di tutela.

La Corte richiama la Corte costituzionale n. 252 del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato illegittima la legge interpretativa regionale del 2021, chiarendo che il rinvio dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004 investe anche i limiti sostanziali del condono statale. Le previsioni statali sui limiti massimi delle opere condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Di qui il superamento del parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, come confermato dalla pronuncia C.G.A.R.S. n. 836 del 2023.

Nel caso concreto l’opera ricade nella tipologia 1 dell’allegato 1, comporta aumento di volumetria e insiste su area tutelata, essendo stata realizzata dopo l’imposizione del vincolo. La giurisprudenza richiamata esclude la rilevanza della distinzione tra volume tecnico e volume abitativo: in zona vincolata ogni nuova costruzione modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi.

Le ulteriori censure sono respinte. La comunicazione al tecnico incaricato non incide, essendo il provvedimento pienamente conosciuto e impugnato. L’atto è vincolato, con la conseguenza che non sono richiesti apporti partecipativi né il preavviso di rigetto. Il silenzio assenso è escluso dal combinato dell’art. 32 della l. n. 47/1985 e dell’art. 20 della l. n. 241/1990, richiamato dalla Corte costituzionale n. 155/2021. La disparità di trattamento non è configurabile in presenza di attività integralmente vincolata.

È invece fondato l’ultimo motivo. Il parere della Soprintendenza è atto endoprocedimentale e l’Ente di tutela non dispone dei poteri repressivi e ripristinatori dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il parere è annullato limitatamente alla parte in cui ordina la rimessione in pristino. Le spese sono compensate in ragione dell’accoglimento parziale e delle oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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