Cittadinanza: denuncia del coniuge e difetto di motivazione del diniego (Cons. Stato n. 3005 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, ma resta soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere. Il diniego deve fondarsi su un’istruttoria completa e su una motivazione che dia conto delle risultanze documentali rilevanti. È pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento che assuma come indice di inaffidabilità una denuncia a carico del coniuge e dei suoi familiari senza considerare l’intervenuta archiviazione del procedimento penale e l’avvenuto rilascio della cittadinanza ad alcuni di essi. L’annullamento lascia salvo il riesercizio della funzione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’interno l’aveva respinta con decreto del 12 luglio 2021, notificato il 22 ottobre successivo, sul presupposto che il coniuge fosse stato denunciato nel 2017 per il reato di cui all’art. 610 cod. pen., insieme al padre e al fratello conviventi.
Il TAR Lazio, con sentenza 14 maggio 2025, n. 9218, aveva respinto il ricorso, ritenendo la motivazione adeguata e la denuncia indice sintomatico di inaffidabilità del nucleo familiare. L’interessata ha proposto appello, lamentando eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, evidenziando che il procedimento a carico del marito era stato archiviato e che i familiari erano divenuti cittadini italiani.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i canoni del sindacato. Ribadisce che l’ordinamento non riconosce allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza: l’inserimento nella comunità statale presuppone un giudizio prognostico dell’amministrazione sull’integrazione stabile del richiedente. Richiama sul punto la propria giurisprudenza, da ultimo Cons. St., Sez. III, n. 334 del 2025.
Il provvedimento di concessione è qualificato come atto di alta amministrazione, condizionato all’interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis del richiedente (Cons. St., Sez. III, n. 7484 del 2023). Ciò non sottrae la materia al controllo giurisdizionale: resta sindacabile la legittimità dell’esercizio del potere e l’eventuale eccesso di potere (Cons. St., Sez. III, n. 723 del 2025).
Calando tali criteri nella fattispecie, il Collegio rileva che il diniego si fondava esclusivamente sulla denuncia del 2017 a carico del coniuge e dei suoi parenti. L’appellante ha dedotto, senza contestazione del Ministero, che il procedimento era stato archiviato con decreto del 12 maggio 2017, quattro anni prima del diniego, e che l’informativa di Questura aveva escluso motivi ostativi alla sicurezza pubblica, non risultando a carico dell’istante procedimenti penali o condanne.
L’amministrazione, dunque, ha omesso di considerare elementi decisivi emersi dall’istruttoria. Il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. Il deficit dovrà essere colmato in sede di riesercizio del potere, tenendo conto anche dell’inserimento familiare, lavorativo e reddituale della richiedente, dell’archiviazione e dell’avvenuto rilascio della cittadinanza al marito e al fratello di lui.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il provvedimento annullato, fatti salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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