Ottemperanza e poteri del commissario ad acta sulle ordinanze di sgombero (Cons. Stato n. 8873 del 06.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento dell’amministrazione alle statuizioni di una sentenza passata in giudicato che impongono di far eseguire sollecitamente gli interventi necessari a riportare in sicurezza un sito esposto a pericolo di frana. Il dovere di eliminare gli effetti dell’evento naturale pregiudizievole costituisce obbligo giuridico dell’ente competente, non una mera facoltà discrezionale. L’inerzia dell’ente protratta nel tempo legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e la fissazione di un termine per l’esecuzione. Decorso inutilmente tale termine, si giustifica la nomina del Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’adozione in sostituzione degli atti necessari a garantire la tempestiva esecuzione.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di immobili e di un tratto di strada vicinale interessati da una frana nel Comune di Ponza. Nel 2013 il Sindaco, quale autorità di protezione civile, aveva disposto con ordinanze sindacali lo sgombero dei fabbricati e la chiusura della strada, sulla base di una relazione tecnica che segnalava un pericolo molto elevato.

Il TAR Lazio aveva annullato gli atti, ritenendo che i poteri di protezione civile non potessero essere esercitati per una calamità di limitata estensione. La sentenza era stata riformata dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 8359 del 2021, che riconosceva la legittimità dei provvedimenti ma affermava il dovere dell’amministrazione di riportare in sicurezza il sito. Il Comune non eseguiva questa parte della decisione, sicché i proprietari proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce i presupposti della precedente decisione. La sentenza n. 8359/2021, nel confermare le ordinanze di sgombero, aveva statuito che sussiste il dovere dell’amministrazione di far eseguire sollecitamente gli interventi per riportare in sicurezza il sito, previa verifica delle condizioni geostrutturali dell’ammasso roccioso della località La Parata. Tale statuizione è oggetto del giudizio di ottemperanza.

Il Collegio accerta che il Comune è rimasto immotivatamente e gravemente inadempiente. Il testo sottolinea la necessità di riportare con urgenza in totale sicurezza la zona, a beneficio dell’isola e dei suoi abitanti, per evitare nuovi distacchi. Parimenti rileva l’interesse dei proprietari a vedersi restituita la piena facoltà dominicale sui beni, attualmente inibita dalla chiusura della strada e dallo sgombero delle abitazioni.

L’obiettivo può essere raggiunto solo eliminando in radice il persistente pericolo di frana. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’ordine al Comune di dare esecuzione al giudicato, ponendo in atto gli accertamenti dello stato attuale del sito, gli eventuali interventi necessari con relative modalità e tempistiche, e ogni misura idonea all’esecuzione delle statuizioni.

Il Collegio fissa in 60 giorni dalla comunicazione della sentenza il termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il Prefetto di Latina quale Commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario competente. Al commissario è attribuito il potere di adottare, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente e su istanza dei ricorrenti, ogni provvedimento necessario alla tempestiva esecuzione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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