Conferma dei vice procuratori onorari e valutazione unitaria delle condotte pregresse (Cons. Stato n. 8212 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo statuto unitario dei magistrati onorari, introdotto con il d. lgs. n. -OMISSIS-, determina la perdita di efficacia ex lege delle conferme triennali conseguite nel regime previgente, rendendo ultronee eventuali determinazioni in autotutela su di esse. La domanda di conferma del vice procuratore onorario attiva una verifica unitaria che, in assenza di limiti temporali nella fonte primaria, può investire anche il periodo pregresso, non essendo prevista alcuna differenziazione per quanti abbiano già ottenuto una conferma. Il diniego di conferma non ha natura disciplinare e può prescindere dal riscontro dell’imputabilità soggettiva dei fatti, essendo volto a salvaguardare i valori di indipendenza, imparzialità e prestigio della funzione giurisdizionale. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto al riscontro dei presupposti di legge e alla congruità e ragionevolezza della motivazione, senza sindacato sostitutivo.

Il Fatto

L’appellata ha svolto le funzioni di vice procuratore onorario ed è stata confermata per un triennio nel regime previgente. Con l’entrata in vigore del d. lgs. n. -OMISSIS- ha presentato domanda di conferma, allegando autorelazione e documentazione. Nel corso del procedimento il competente organo consiliare ha disposto approfondimenti istruttori, con audizione dell’interessata, in merito all’eventuale esercizio della attività forense successivo alle rinunce ai mandati.

In una seduta è stato prodotto un verbale di udienza civile nel quale l’interessata figurava in sostituzione di un avvocato, documento acquisito senza che su di esso fosse esteso il contraddittorio. È seguito un giudizio di non idoneità alla conferma, per aver esercitato la professione forense nel circondario in cui svolgeva le funzioni onorarie, e il relativo decreto di non conferma. Il TAR ha accolto il ricorso annullando gli atti; il Consiglio di Stato è investito dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla riforma organica della magistratura onoraria, che ha definito uno statuto unitario superando il regime delle reiterate proroghe, di cui ha confermato la temporaneità. Quanto al regime transitorio, l’art. 2 del d. lgs. n. -OMISSIS- impone la presentazione della domanda di conferma entro trenta giorni, a pena di inammissibilità: onere che non distingue tra onorari già confermati e onorari ancora da confermare e dalla cui inosservanza deriva una preclusione radicale.

La circolare consiliare, conforme alla disciplina primaria, non reca alcuna differenziazione per chi abbia già conseguito una conferma. L’unitarietà del regime risponde all’esigenza di allineamento temporale del quadriennio e alla ratio della verifica dei requisiti di idoneità. Ne deriva che le conferme intervenute prima dell’entrata in vigore del decreto hanno perso efficacia, rendendo ultronee le determinazioni in autotutela: la sentenza appellata non è condivisibile là dove incentra il ragionamento sul mancato esercizio di tale potere.

Il procedimento di conferma ruota su una verifica approfondita che coinvolge indipendenza, imparzialità ed equilibrio, requisiti essenziali che precludono in radice l’esercizio delle funzioni. L’art. 42 quater, comma 2, del R.D. -OMISSIS- preclude agli avvocati di patrocinare dinanzi agli uffici del circondario in cui svolgono le funzioni onorarie. Irrilevante è l’esito opposto delle due procedure: le diverse valutazioni non attengono alle capacità tecniche, ma all’accertato concomitante esercizio di attività non consentita. Le condotte appaiono significative e il quadro complessivo non presenta irragionevolezza o arbitrarietà; le censure di merito sono inammissibili perché mirano a un sindacato sostitutivo.

Quanto alle garanzie partecipative, l’interessata ha potuto depositare memorie e chiedere l’audizione. Il diniego, secondo la giurisprudenza richiamata (Sez. III n. 2078 del 2001; Sez. IV n. 2126 del 2006), non ha natura disciplinare e può prescindere dal riscontro dell’imputabilità soggettiva. Nessuna disparità di trattamento è ravvisabile nel diverso regime delle incompatibilità, modulato secondo la suscettibilità di vulnus ai valori tutelati. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *