Inoppugnabilità dell’atto definitivo assorbe i vizi degli atti endoprocedimentali (Cons. Stato n. 8210 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale con cui l’organo di controllo ambientale contesta la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e ingiunge il pagamento della sanzione ha natura duplice: quanto all’irrogazione della sanzione è ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981, impugnabile innanzi al giudice ordinario o al giudice di pace; quanto alla segnalazione delle violazioni alle autorità competenti è atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile se non unitamente al provvedimento definitivo. Divenuto inoppugnabile il provvedimento finale per mancato esercizio del diritto di contestazione nel termine di sessanta giorni, non è possibile rimettere in discussione gli atti presupposti, salvo autotutela dell’amministrazione. L’annullamento degli atti endoprocedimentali a fini risarcitori presuppone la proposizione della relativa domanda nei termini e l’impugnazione dell’atto lesivo.

Il Fatto

La società appellante gestiva un allevamento suinicolo sulla base di un’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Pisa. La Regione Toscana, all’esito di un lungo procedimento, ha adottato una serie di diffide e sospensioni parziali dell’attività, poi sfociate nel decreto dirigenziale del 14 agosto 2019, con cui l’autorizzazione è stata revocata.

Nel corso del procedimento l’AR.PAT ha redatto verbali di accertamento e contestazione, compreso quello del 2019, e ha richiesto il pagamento della tariffa per i controlli. La società ha impugnato dinanzi al TAR Toscana i provvedimenti regionali, i verbali e l’intimazione di pagamento. Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte irricevibile e per il resto improcedibile per mancata impugnazione della revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione sul verbale AR.PAT. La pronuncia ne riconosce la natura duplice: sotto il profilo sanzionatorio si tratta di ordinanza-ingiunzione, soggetta alla cognizione del giudice ordinario; sotto il profilo della segnalazione all’autorità procedente, di atto interno al procedimento, privo di autonoma lesività. In entrambe le ipotesi il ricorso proposto risulta inammissibile.

Quanto alla mancata impugnazione della revoca, il Consiglio di Stato richiama il principio dell’inoppugnabilità dell’atto amministrativo non contestato entro sessanta giorni dalla conoscenza. Una volta decorso il termine, la rimozione dell’atto è possibile solo mediante autotutela nei presupposti di legge. Ne deriva che i vizi degli atti endoprocedimentali non possono più essere fatti valere per incidere sul provvedimento definitivo divenuto inoppugnabile.

Il Collegio esamina poi la prospettiva risarcitoria. L’accertamento dell’illegittimità di un atto è ammesso a fini risarcitori solo se la relativa domanda sia proposta e l’atto lesivo sia stato impugnato. Nel caso concreto né il ricorso principale né i motivi aggiunti contengono alcuna richiesta risarcitoria, e non è stata esercitata l’azione di condanna nei termini dell’art. 30, comma 3, c.p.a. Inoltre, l’unico provvedimento idoneo a fondare il risarcimento sarebbe la revoca dell’autorizzazione, rimasta incontestata.

Conclusivamente, accertata la correttezza della declaratoria di improcedibilità del primo giudice, non residua spazio per l’esame nel merito dei motivi non valutati dal TAR. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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