Recupero somme Confidi in liquidazione e divieto di aiuti di Stato (TAR Abruzzo n. 8 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle risorse pubbliche assegnate a un Confidi non costituisce revoca del contributo, ma esercizio del potere di riacquisizione delle somme non più vincolate alla funzione di garanzia. La sopravvenuta liquidazione del beneficiario impedisce l’autorizzazione al reimpiego delle risorse resesi libere, perché questi non può assumere nuove obbligazioni di garanzia. La restituzione riguarda esclusivamente le somme già svincolate, mentre per le altre resta fermo il rispetto delle scadenze dei finanziamenti garantiti. La mancata riacquisizione integrerebbe un aiuto di Stato non autorizzato, in violazione della normativa europea applicabile ratione temporis.
Il Fatto
La Regione Abruzzo, con avviso pubblico attuativo della linea di azione del PAR FSC 2007/2013, assegnava a un Confidi la somma di € 494.241,47 da destinare a un fondo di riserva indisponibile per il rilascio di garanzie alle PMI. La convenzione imponeva al beneficiario di attivare nuove garanzie per un importo almeno quintuplo rispetto al contributo ricevuto.
Dopo che il Confidi comunicava lo svincolo di € 48.000,00 dalla funzione di garanzia e la Regione accertava lo stato di liquidazione della società, veniva avviato il procedimento di recupero, concluso con la determinazione che imponeva la restituzione immediata delle somme libere e, per le altre, il rimborso secondo le scadenze dei finanziamenti sottostanti. Il ricorso chiedeva l’annullamento di tale determinazione e degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi secondo cui i provvedimenti applicherebbero retroattivamente una causa di revoca introdotta solo con la delibera regionale del novembre 2018. La qualificazione è errata: non si tratta di revoca dell’assegnazione, ma di recupero di somme già utilizzate e poi resesi disponibili per l’estinzione delle garanzie.
La normativa sopravvenuta disciplina l’autorizzazione al reimpiego delle risorse del fondo dedicato e ne esclude la concessione quando il Confidi versa in liquidazione. La società ricorrente conserva il diritto di concludere le attività in essere, ma non può intraprendere nuove operazioni di garanzia, con la conseguenza che le somme liberate non possono esserle riassegnate.
Il Tribunale valorizza la ratio della disciplina: le risorse pubbliche devono restare costantemente impiegate per favorire l’accesso al credito delle imprese. Trattenerle presso un soggetto non più operativo ne altererebbe la destinazione e si risolverebbe in una patrimonializzazione incompatibile con la normativa sugli aiuti di Stato, profilo che il ricorrente non ha specificamente contestato.
Quanto al momento dell’obbligo restitutorio, la tesi del ricorrente è smentita dall’art. 9 della convenzione: la restituzione riguarda la singola somma svincolata, secondo la lettura già accolta in sede cautelare e confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3540 del 12 luglio 2019. Il recupero ha quindi ad oggetto solo le somme libere, mentre le altre seguono le scadenze dei singoli finanziamenti.
Ne deriva la legittimità del diniego di autorizzazione e del conseguente recupero, senza applicazione della sanzione del dieci per cento, prevista dalla delibera regionale per i soli casi di revoca. Le censure di disparità di trattamento e di violazione della buona fede sono respinte, così come il secondo motivo, poiché nessuna efficacia retroattiva è configurabile. Il ricorso è infondato nel merito; le spese sono integralmente compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.