Revoca del porto d’armi per tentato suicidio e difetto di affidabilità (TAR Sicilia n. 1856 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di portare armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, rilasciabile solo a fronte di completa sicurezza sul buon uso delle armi. Il potere di revoca esercitato dal Questore ai sensi degli artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931 ha funzione cautelare e preventiva, non sanzionatoria o punitiva: non richiede un accertato abuso né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficiente il dubbio prospettico sull’affidabilità. Sono quindi conferenti anche fatti isolati, privi di rilevanza penale ed estranei alla materia delle armi, dai quali emerga la mancanza di garanzie di comportamenti equilibrati. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta irrazionalità e del travisamento, non potendo sostituire la valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia, impugnava il decreto con cui il Questore di Catania aveva disposto la revoca del titolo. A fondamento del provvedimento l’Amministrazione valorizzava una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri, che aveva proposto il divieto di detenzione delle armi per il ricorrente e per il fratello convivente, in ragione del ritiro cautelativo delle armi operato dopo un tentativo di suicidio attuato con un mix di antidepressivi e alcool.
Il ricorrente deduceva eccesso di potere, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria e sproporzionalità. Sosteneva l’inesistenza del disegno suicidario, richiamando una relazione specialistica in salute mentale che escludeva intenti autolesionisti, una visita psichiatrica che riscontrava equilibrio mentale e una consulenza medico-legale che riteneva la diagnosi di depressione maggiore priva di riscontri clinico-anamnestici e inadeguate le sostanze assunte. Rivendicava inoltre il pieno possesso dei requisiti di buona condotta e l’assenza di cause ostative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un duplice presupposto. Sul piano del tempo, la legittimità del provvedimento si valuta con riguardo alla situazione fattuale esistente al momento della sua adozione, non a quella sopravvenuta: le relazioni mediche successive alla revoca non valgono quindi a inficiarla. Sul piano sostanziale, richiamando l’art. 699 cod. pen. e l’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, il porto d’armi è qualificato come eccezione al divieto generale, operante solo verso soggetti dei quali sia garantita la completa sicurezza del buon uso, per scongiurare rischi anche solo potenziali all’ordine pubblico e all’incolumità.
Il Collegio si richiama a Cons. Stato, sez. III, n. 2483/2023 e alla Corte cost. n. 109 del 20 marzo 2019, che ha riconosciuto ampio margine di discrezionalità al legislatore nel bilanciare l’interesse del privato e il dovere di tutelare sicurezza e incolumità pubblica. Ne deriva che il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità, fondata su analisi comparativa degli interessi e su valutazione di completa affidabilità del soggetto.
Sul piano normativo, gli artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931 consentono di vietare la detenzione di armi a chi possa abusarne e di valutare, in sede di rilascio o ritiro, anche l’assenza di buona condotta per fatti estranei alla gestione delle armi. Non serve un abuso obiettivamente accertato, ma circostanze che dimostrino la non piena affidabilità, con motivazione non particolareggiata, idonea solo a escludere scelte irrazionali o arbitrarie, come chiarito da TAR Venezia, sez. I, n. 1282/2021.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia compiuto un esame complessivo della personalità del ricorrente, pervenendo a un giudizio privo di vizi logici e insindacabile nel merito. Il tentativo di suicidio mediante ingestione di elevata quantità di alcool e psicofarmaci, per stessa ammissione del ricorrente assunti in ragione dello stato d’ansia, costituisce indizio idoneo a far dubitare del godimento delle armi nella più completa sicurezza. Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato; le spese sono compensate in ragione delle modalità della vicenda e della sua risalenza.
Nota della Redazione
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