Inottemperanza ai pagamenti della PA, commissario ad acta al Capo del DAGL (TAR Lombardia n. 906 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando questa abbia eseguito solo pagamenti parziali del debito risultante da sentenza di condanna passata in giudicato, senza estinguerlo nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il credito residuo, non contestato nel quantum e depurato dai pagamenti già eseguiti e dalle somme oggetto di pignoramento presso terzi, è quello che l’amministrazione è tenuta a corrispondere, oltre interessi di mora sino al saldo. L’esecuzione in corso giustifica l’assegnazione di un nuovo termine, ma esaurisce l’adempimento spontaneo: per il caso di ulteriore inerzia va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con relativa relazione finale e compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza n. 1409/2023, pubblicata il 22 febbraio 2023 e passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa al pagamento di somme in favore di una società ricorrente, oltre interessi secondo l’art. 1284 cod. civ., e alla rifusione delle spese di lite e di una quota della CTU.

Decorso il termine di 120 giorni senza integrale esecuzione, la società ha proposto ricorso per ottemperanza. Le amministrazioni resistenti si sono costituite, ma non hanno contestato l’an e il quantum del credito residuo, quantificato dalla ricorrente in 59.124,83 euro, al netto dei pagamenti parziali e delle somme colpite da pignoramento presso terzi ad opera dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del titolo: la sentenza di condanna è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata, con conseguente decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente, non contestate nella loro oggettività, dimostrano che i Ministeri hanno eseguito solo pagamenti parziali.

La Corte sottolinea come l’esecuzione frazionata, di per sé, non valga a escludere l’inottemperanza: ciò che rileva è la mancata estinzione del debito entro il termine di legge. Il credito residuo, una volta detratte le somme oggetto del pignoramento presso terzi e i pagamenti già eseguiti, ammonta a 59.124,83 euro e non è contestato dalle amministrazioni.

Accertata l’inottemperanza di entrambi i Ministeri, il Tribunale assegna un nuovo termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza per il completo adempimento, mediante il pagamento della somma residua oltre interessi di mora sino al saldo. Ciascun Ministero provvede per la parte di debito ad esso riferibile.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con obbligo di relazione finale sugli adempimenti. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna alle spese in solido e in parti uguali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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