Rimozione di occupazione abusiva di bene demaniale e atto dovuto della p.a. (TAR Marche n. 663 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per l’Amministrazione che ha in carico un bene demaniale, l’adozione del provvedimento di sgombero nei confronti di chi lo occupi abusivamente costituisce atto dovuto, dal contenuto vincolato. Tale provvedimento non necessita, in nessun caso, di una motivazione diversa dal richiamo alla demanialità del bene, unita alla mancanza di un titolo idoneo all’occupazione. Le particolari ragioni di interesse pubblico che impongono il recupero del bene sono già contemplate ex ante dal legislatore nel qualificare un certo bene come appartenente al demanio e nel sottrarlo all’uso privato. Ne consegue l’irrilevanza dell’accertamento sull’uso pubblico dell’area, ove la stessa risulti di proprietà dell’ente. Resta a carico di chi contesti l’ordine l’onere di provare la proprietà privata o il legittimo possesso dell’area interessata.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune ha intimato a un terzo la rimozione di un cancello posto su un tratto di strada asseritamente appartenente al demanio stradale. Il provvedimento originario risale al 1997 ed era già stato impugnato dal destinatario con un ricorso poi dichiarato perento; l’Amministrazione ha quindi reiterato l’ordine di rimozione nel marzo 2016.

La ricorrente deduce di essere proprietaria dell’area, che in ogni caso non apparterrebbe al demanio comunale, e di avere ella stessa sostituito il cancello. Il Comune eccepisce il difetto di legittimazione e resiste nel merito, depositando una perizia corredata da documentazione catastale sulla proprietà pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della rinuncia al mandato del difensore depositata nell’ottobre 2024, senza conseguenze processuali in assenza di nomina di altro difensore, alla stregua dell’art. 85 cod. proc. civ. Ritiene quindi di prescindere dall’eccezione di difetto di legittimazione attiva, perché l’interesse e la legittimazione dichiarati si intersecano con il merito, riguardando l’asserita qualità di proprietaria o il legittimo possesso dell’area.

Nel merito il ricorso è infondato. Indipendentemente dalla responsabilità nel posizionamento del cancello, la ricorrente non ha provato la proprietà o il legittimo possesso dell’area. La mancanza di prova era già stata valorizzata in sede cautelare, con ordinanza n. 213/2016 del Tribunale, confermata in appello dall’ordinanza n. 5556/2016 della V sezione del Consiglio di Stato, che rilevava il difetto di fumus boni iuris.

La concessione edilizia richiamata dalla ricorrente si limita a prevedere la sostituzione del cancello di ingresso e del pavimento di un vicolo. L’area è peraltro indicata con denominazione stradale nella domanda di concessione, a conferma della proprietà pubblica, senza che sia allegato alcun documento catastale atto a provare la proprietà privata o la natura non demaniale dell’area. Non rileva, in contrario, la presenza del cancello da diversi anni, in assenza di elementi probatori; il Comune ha invece depositato una perizia dalla quale risulta la proprietà comunale.

Quanto al terzo motivo, è irrilevante la presenza o meno dell’uso pubblico dell’area, dato che la stessa risulta di proprietà del Comune. L’atto dovuto di sgombero non richiede motivazione diversa dal richiamo alla demanialità del bene e all’assenza di titolo idoneo all’occupazione, secondo il principio già affermato da Tar Campania Napoli 16 dicembre 2024 n. 7101. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle vicende processuali che hanno interessato in precedenza l’opera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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