Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 8 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione, senza che questa abbia dato esecuzione, integra il presupposto di inottemperanza e rende il ricorso procedibile e fondato. L’assenza di effettive ragioni di diritto opposte dall’Amministrazione alla spettanza e all’azionabilità della pretesa conferma l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va invece rigettata quando non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario svolge funzione acceleratoria sufficiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 120/2024, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo pagamento. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito, rappresentando di aver trasmesso la sentenza agli Uffici centrali per gli adempimenti e contestando l’assenza di una diffida ad adempiere e la non corretta esecuzione della procedura di liquidazione da parte della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha sottolineato come l’Amministrazione, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, non abbia opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero dovrà attivarsi fornendo la propria collaborazione alle Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico con ogni atto necessario.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.