Reformatio in peius e struttura mutata del reato continuato (Cass. pen. Sez. IV n. 34693 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius non è violato dal giudice d’appello che, in presenza di appello del solo imputato avverso una condanna per più reati unificati dalla continuazione, riqualifichi il fatto minore in una fattispecie più grave e apporti per la continuazione un aumento superiore a quello stabilito dal primo giudice, sempre che la pena complessiva resti inferiore a quella originariamente irrogata. Il principio opera perché, mutando la struttura del reato continuato, mutano i parametri e la sequenza di raffronto e il confronto meramente matematico tra le singole componenti della pena non è più idoneo a verificare l’eventuale reformatio in peius. Resta invece fermo che, quando i parametri di raffronto rimangono identici, il divieto non attiene solo all’entità complessiva della pena, ma a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli-nord, aveva riqualificato il fatto contestato al capo principale nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato l’imputato alla pena aumentata per la continuazione con il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo tra l’altro la violazione del divieto di reformatio in peius: il giudice d’appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva applicato per la continuazione un aumento pari ad anni uno di reclusione anziché ai mesi sei stabiliti in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sez. IV ha esaminato anzitutto i primi due motivi, ritenendoli inammissibili perché costruiti su aspetti di fatto e meramente reiterativi delle censure già valutate in appello. In presenza di una doppia conforme, i motivi non si confrontavano in maniera puntuale con l’apparato argomentativo dei giudici di merito e non assolvevano alla funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Del pari manifestamente infondato è stato ritenuto il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali le sentenze conformi avevano valorizzato l’atteggiamento tenuto durante la perquisizione e i precedenti penali dell’imputato.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricordato il disposto dell’art. 597, co. 4, cod. proc. pen., secondo cui, quando viene accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere corrispondentemente diminuita.
Richiamando le Sezioni Unite n. 40910 del 27.09.2005, la Corte ha ribadito che, quando i parametri e la sequenza di raffronto rimangono identici, il divieto di reformatio in peius attiene a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, compresi gli aumenti per la continuazione. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite n. 16208 del 27.03.2014, quando muta la struttura del reato continuato o la qualificazione giuridica, il mero confronto matematico tra le componenti della pena non è più un adeguato criterio di verifica.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva riqualificato il reato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ma nel determinare la pena aveva continuato a prendere le mosse da tale reato quale più grave, pur essendo la pena prevista all’epoca del fatto inferiore a quella dell’art. 337 cod. pen. L’aumento per la continuazione era stato poi applicato in misura superiore a quella fissata dal primo giudice, ancorché la pena complessiva restasse inferiore. Poiché erano mutati i parametri di raffronto, non si configurava la violazione dedotta.
La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto; il ricorso è stato rigettato nel resto, con declaratoria di irrevocabilità della responsabilità.
Nota della Redazione
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