Confisca e rivendica del terzo onere della buona fede (Cass. pen. Sez. 5 n. 16675 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che rivendichi la restituzione di beni sottoposti o già sottoposti a confisca deve allegare e dimostrare gli elementi dai quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere ablatorio dello Stato, e in particolare la propria buona fede. A tal fine, non è sufficiente la prova della titolarità formale del bene o la regolarità contabile dell’acquisto, occorrendo invece accertare che il terzo sia estraneo al reato e non abbia tratto dal medesimo vantaggi o utilità, e che la derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato non fosse conoscibile con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta. L’onere di allegazione grava sul terzo che agisce, mentre l’accertamento della sua estraneità al reato resta devoluto al giudice penale dell’esecuzione. La signoria sulla cosa, quale presupposto materiale della confisca, non si misura in funzione del tempo di navigazione o dell’uso del bene.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla confisca di un’imbarcazione, disposta con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari divenuta irrevocabile, emessa all’esito di un giudizio celebrato su concorde richiesta delle parti nei confronti di due imputati per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. La terza interessata, compagna convivente di uno dei condannati e amministratrice della società formalmente proprietaria del natante, proponeva istanza di restituzione del bene, sostenendo che la confisca avesse colpito un asset non riconducibile al patrimonio personale dell’imputato, ma alla società da lei amministrata. L’istanza veniva dichiarata inammissibile dal giudice dell’esecuzione.
A seguito di due successivi annullamenti con rinvio disposti dalla Prima Sezione della Corte di cassazione, il Tribunale di Cagliari, in sede di rinvio, rigettava l’opposizione proposta dalla terza interessata avverso la declaratoria di inammissibilità, ritenendo che le allegazioni difensive non fossero idonee a superare il dato della disponibilità dell’imbarcazione in capo all’imputato, né ad accreditare la buona fede della ricorrente. Avverso tale ordinanza la terza interessata proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125, comma 3, 666, 667, comma 4, 676 e 606, lett. e), cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha preliminarmente rammentato la nozione di terzo i cui diritti sono salvaguardati dal legislatore prevalendo, in caso di buona fede, anche sulla sanzione della confisca: si tratta della persona estranea al reato, che non solo non abbia partecipato alla commissione del fatto, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità, come già affermato da Sez. 2, n. 11173 del 1992 e da Sez. 3, n. 3390 del 1979.
Richiamando il principio enunciato da Sezioni Unite n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, la Corte ha precisato che al requisito oggettivo della non derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede, intesa come non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. Tale impostazione è stata ribadita da Sezioni Unite n. 11170 del 2014, dep. 2015, Uniland, che hanno altresì escluso che esista una vera e propria inversione dell’onere della prova, ravvisando piuttosto un onere di allegazione a carico del terzo che intenda far valere un diritto acquisito sul bene.
La Corte ha quindi osservato che le censure della ricorrente si risolvevano nel riproporre la tesi del ruolo di mero skipper del condannato, valorizzando circostanze meramente formali — quali la regolarità contabile dell’acquisto delle quote societarie, il saldo delle spese di manutenzione o la durata della carica di amministratore — ovvero suggestive, come la determinazione del periodo di disponibilità del natante attraverso la produzione di biglietti aerei. Tali elementi, tuttavia, non risultavano idonei a confutare la ritenuta intestazione fittizia dell’imbarcazione e l’effettiva gestione da parte del condannato, già amministratore della società e convivente dell’amministratrice subentrata.
La Corte ha infine chiarito che la circostanza che il condannato avesse svolto funzioni di skipper del mezzo anche in tratte coincidenti con quella del sequestro non è determinante sul piano dell’effettività della disponibilità, poiché la signoria sul mezzo, nella quale si sostanzia il presupposto materiale della confisca, non si misura in funzione del tempo di navigazione, anche tenuto conto della stagionalità dell’uso del bene. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta insussistenza dei denunciati vizi di motivazione.
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Nota della Redazione
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