La qualità di prestanome non esclude la bancarotta fraudolenta, rilevano condotte concrete (Cass. pen. Sez. 5 n. 11572 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di imprenditore individuale comporta il dovere inderogabile di tenuta della contabilità, la cui violazione può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale a prescindere da un eventuale ruolo di prestanome. La prova del dolo specifico non può basarsi sulla sola posizione formale, ma ben può essere desunta da elementi circostanziati e convergenti, come la completa scomparsa delle scritture contabili, l’asservimento dell’impresa a una sistematica attività truffaldina e l’accumulo di una cospicua situazione debitoria. L’adozione del regime fiscale di contabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale.
Il Fatto
Il Tribunale di Palmi condannava due imputati per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado. I ricorrenti, un prestanome e colui che aveva diretto l’attività d’impresa, proponevano ricorso per cassazione deducendo diversi motivi.
Il prestanome lamentava l’erronea applicazione dell’art. 216, primo comma, n. 2, l.f. e il difetto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, oltre alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice e l’omessa valorizzazione del proprio ruolo marginale. L’altro imputato contestava la mancata riqualificazione del reato e l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo del prestanome, ha precisato che, trattandosi di impresa individuale, la qualità formale di imprenditore comporta l’obbligo legale di una completa e corretta tenuta della contabilità. Il suo eventuale ruolo di prestanome è irrilevante poiché l’obbligo ha carattere inderogabile. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato l’omessa consegna delle scritture contabili al curatore e la continuativa destinazione dell’impresa alla commissione di truffe quali elementi indiziari della sussistenza del dolo del reato.
Sulla richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice, la Corte ha osservato che l’oggettiva e completa scomparsa della documentazione contabile, il consapevole asservimento dell’impresa a una sistematica attività truffaldina e l’accumulo di una cospicua situazione debitoria dimostrano la volontà di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e di danneggiare i creditori. Lo stato di detenzione intervenuto pochi mesi dopo l’inizio dell’attività è stato considerato irrilevante a fronte di tali incontestati elementi.
Quanto al ricorrente che dirigeva l’impresa, la Corte ha richiamato le medesime considerazioni sulla riqualificazione, aggiungendo che l’adozione del regime di contabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili. L’argomento sulla pretesa non accessibilità dei creditori alla contabilità è stato respinto, poiché l’obbligo di mettere le scritture a disposizione della curatela è finalizzato anche alla tutela delle ragioni creditorie. Infine, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione sul trattamento sanzionatorio, essendo stata la pena contenuta nel minimo edittale e adeguatamente motivata la scelta di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva.
Nota della Redazione
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