Trasferimento d’autorità sospeso per legge 104 e programmazione che resta valida (TAR Lazio n. 1136 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento del militare nella programmazione degli avvicendamenti mediante trasferimento d’autorità costituisce provvedimento di pianificazione che precede e vincola i successivi atti applicativi, salvo sopravvenute esigenze dell’amministrazione. Il beneficio del trasferimento ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 non incide sulla validità della programmazione, ma soltanto sulla sua efficacia, che resta temporaneamente sospesa fino alla revoca o alla decadenza dal beneficio. Il preventivo inserimento nel programma di trasferimento d’autorità non è quindi soggetto a provvedimento di ritiro e non sacrifica la posizione del militare, che conserva il beneficio finché ne ricorrono i presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente in servizio presso la Capitaneria di porto di Gaeta dal 1999, era stato inserito nella programmazione avvicendamenti per l’anno 2022, nella sezione dedicata al ripianamento delle esigenze mediante trasferimento d’ufficio, con destinazione al Compartimento di Olbia a decorrere dal settembre 2022. Il provvedimento applicava i criteri dell’atto di indizione dell’interpello, per l’avvenuto superamento dei limiti massimi di permanenza nella sede di Gaeta.
Successivamente il ricorrente otteneva l’autorizzazione al trasferimento ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992, per assistere il padre affetto da patologia rilevante. L’amministrazione sospendeva il trasferimento a Olbia, confermando la sede di destinazione e precisando che la programmazione avrebbe ripreso efficacia in caso di revoca o decadenza dal beneficio. Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR Lazio, lamentando eccesso di potere per incongruità, illogicità e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiede dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dall’amministrazione sul presupposto della natura endo-procedimentale degli atti, e rigetta il ricorso nel merito per manifesta infondatezza delle censure.
Il TAR ricostruisce la funzione della programmazione degli avvicendamenti: essa è adottata con congruo anticipo rispetto alla materiale attuazione, che avviene mediante successivi provvedimenti applicativi a contenuto vincolato, salvo sopravvenute esigenze dell’amministrazione. La pianificazione anticipata consente al militare un inserimento agevole nel nuovo contesto lavorativo, che diviene anche centro di imputazione dei suoi interessi personali.
Quanto al rapporto con il beneficio ex art. 33 legge n. 104/1992, il Collegio osserva che la cessazione del beneficio è condizionata a un evento incerto nel quando ma non nell’an, avendo come termine finale la sopravvivenza del familiare assistito. Non si comprende, pertanto, sotto quale profilo il mantenimento della programmazione sacrifichi la posizione giuridica, personale e lavorativa del ricorrente o confligga con i principi di efficienza, trasparenza ed economicità della gestione del personale.
Il militare ha comunque superato il periodo massimo di permanenza nella sede di servizio, dalla quale è tenuto ad allontanarsi: dato rimasto incontestato tra le parti. I provvedimenti impugnati hanno quindi considerato il beneficio come evenienza eccezionale, idonea a condizionare soltanto l’efficacia del trasferimento, temporaneamente sospesa, ma non la sua validità. Il trasferimento programmato non doveva essere assoggettato ad alcun provvedimento di ritiro.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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