Ottemperanza al decreto Pinto e penalità di mora anche per crediti pecuniari (TAR Calabria n. 543 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella stessa condanna. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. Il commissario ad acta nominato per la persistente inottemperanza provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, evitando la necessità di un secondo giudizio esecutivo.

Il Fatto

I ricorrenti e il loro difensore, quest’ultimo quale difensore distrattario, agiscono ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, emesso a seguito di ricorso ex art. 5-ter della legge n. 89/2001. Il titolo condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di somme di denaro in favore di ciascun ricorrente, oltre agli onorari e alle spese del difensore.

Il decreto azionato è divenuto definitivo. I ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 ed è decorso il termine di sei mesi. Il Ministero non si è costituito e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al titolo. I ricorrenti chiedono la nomina di un commissario ad acta e l’ulteriore condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il decreto ha autorità di cosa giudicata, la richiesta di pagamento è stata ritualmente inviata e sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma. L’amministrazione, pur ritualmente notiziata, non ha fornito prova dell’adempimento, onere che gravava su di essa. L’azione è pertanto accolta.

Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, della legge n. 208 del 2015. In assenza di iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.

La somma si aggiunge agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Il Collegio ordina il pagamento nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora, in caso di inutile decorso, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Sulle spese, il TAR applica i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016 n. 1247. In caso di mancata refusione, provvede il commissario nel medesimo termine. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale e sul buon andamento, oltre che sul richiamo agli artt. 95 e 510 c.p.c. in tema di spese dell’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 214 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *