Blocco conto cointestato a firma disgiunta illegittimo dopo morte (ABF Collegio di Palermo n. 4371 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di conto corrente cointestato a firma disgiunta, l’evento morte di uno dei contitolari non comporta lo scioglimento del rapporto e il cointestatario superstite può continuare a utilizzare il conto separatamente dagli altri eredi. Salvo patto contrario, permane piena continuità del patto di firma disgiunta e la potestà di compiere operazioni anche oltre le rispettive quote. È pertanto illegittimo il blocco del 50% del saldo disposto unilateralmente dalla banca in assenza di richiesta degli eredi o di provvedimento dell’autorità giudiziaria. Dall’illegittimità del blocco discende il diritto al risarcimento del danno, che va provato e non è in re ipsa.
Il Fatto
La ricorrente è cointestataria, a firma disgiunta, di un conto corrente insieme alla madre, deceduta il 6 novembre 2025. Dopo il decesso, l’intermediario dispone il blocco del 50% del saldo del conto, adducendo una comunicazione informatica dell’INPS relativa alla pensione della defunta.
La cliente contesta il blocco con reclami del 19 novembre e del 16 dicembre 2025, chiedendo lo sblocco integrale, il ripristino dell’operatività e una motivazione scritta. Insoddisfatta, ricorre all’Arbitro Bancario Finanziario il 4 gennaio 2026. Nelle repliche formula domande nuove: inibitoria di futuri blocchi automatici e liquidazione di € 2.500,00 a titolo di equo ristoro.
La motivazione del Collegio
Sul piano processuale, il Collegio rileva che le parti hanno proseguito lo scambio di corrispondenza anche dopo il ricorso. Poiché la ricorrente non ha rinunciato, operano le preclusioni assertive del rito, mentre i documenti successivi al deposito sono ammissibili. Ai sensi delle Disposizioni ABF, Sezione VI, § 1, entro venticinque giorni dalla ricezione delle controdeduzioni il cliente può depositare memoria di replica, ma resta precluso l’ampliamento della domanda iniziale. Il ricorso, inoltre, deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo.
Ne segue l’inammissibilità della domanda di inibitoria di futuri blocchi automatici, non preceduta da reclamo. La richiesta di € 2.500,00 è invece ammessa, perché costituisce mera specificazione della domanda risarcitoria originaria. Quanto al ripristino della piena operatività, la ricorrente non l’ha reiterato, essendo nelle more intervenuto lo sblocco.
Nel merito, il Collegio dichiara l’illegittimità del blocco. L’intermediario ha riscontrato in modo incompleto le richieste di chiarimento, spiegando natura e ragioni del blocco solo con la comunicazione dell’8 gennaio 2026, successiva al ricorso. Anche in tale sede la giustificazione è stata assertiva e priva di chiara base giuridica. Richiamando l’orientamento consolidato dei Collegi (ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5305/2013; Cass. 29 ottobre 2002, n. 15231; Collegio di Roma, decisione n. 8241 del 2025), il Collegio ribadisce che la firma disgiunta sopravvive alla morte di uno dei contitolari.
Sul danno, il Collegio esclude il pregiudizio non patrimoniale, non provato nemmeno per presunzioni, richiamando ABF, Collegio di Coordinamento, n. 1642/2019. Riconosce invece gli interessi legali sulla metà del saldo bloccato (€ 679,32) per il periodo novembre 2025-gennaio 2026, pari a € 2,97, oltre al contributo di € 20,00 versato per il ricorso. La condanna complessiva è di € 22,97, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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