Conto radicato all’estero e carenza di legittimazione passiva dell’intermediario resistente (ABF Collegio di Bologna n. 2058 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario è competente a decidere le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari svolti in Italia e ai rapporti ivi radicati. L’intermediario estero può essere convenuto dinanzi all’ABF solo in quanto svolga nel territorio della Repubblica operazioni disciplinate dal titolo VI del T.U.B. e in relazione a rapporti radicati in Italia. Quando il conto su cui sono addebitate le operazioni contestate è acceso presso la succursale estera dell’intermediario, questi è privo di legittimazione passiva, a nulla rilevando che lo stesso intermediario operi in Italia in regime di libera prestazione dei servizi. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l’intermediario resistente, ha chiesto all’Arbitro Bancario Finanziario il rimborso di Euro 1.930,00, corrispondente a tre operazioni di pagamento mediante bonifico che assume eseguite in modo fraudolento. Espone di essere stata contattata tramite un messaggio che la invitava a svolgere attività retribuite per un presunto gruppo; dopo aver ricevuto un piccolo compenso iniziale, le sarebbe stato chiesto di versare somme in cambio di una maggiorazione della ricompensa. Le prime due transazioni andavano a buon fine, mentre le successive no. La ricorrente ha eseguito bonifici istantanei per complessivi Euro 2.100,00 a favore di soggetti terzi e ha sporto denuncia il giorno successivo. Ha poi rappresentato di essersi rivolta all’intermediario, che avrebbe tentato più volte il richiamo dei bonifici, lamentando una gestione poco trasparente e un ritardo di due mesi nel riscontro.
L’intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva: il ricorrente non risulterebbe cliente registrato presso la filiale italiana e il conto sarebbe riconducibile a un intermediario con sede all’estero, fuori dall’ambito di competenza dell’ABF.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva. Richiama le Disposizioni ABF, Sez. I, paragrafo 3, che definiscono gli intermediari destinatari del ricorso, e il paragrafo 4 sull’ambito di applicazione oggettivo. Sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 115 T.U.B., le norme del titolo VI si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Da tali premesse il Collegio ricava il principio secondo cui l’intermediario estero può essere coinvolto nei giudizi davanti all’ABF soltanto se svolga in Italia operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U.B. e in relazione ai rapporti radicati in Italia. Richiama sul punto un orientamento consolidato dell’Arbitro, citando precedenti dello stesso Collegio di Bologna e del Collegio di Palermo.
Applicando tale regola al caso concreto, il Collegio rileva che dalle contabili dei bonifici disconosciuti, prodotte dalla sola ricorrente, emerge che le operazioni sono state eseguite a valere su un conto corrente intestato alla ricorrente e radicato presso la succursale tedesca dell’intermediario resistente: il codice IBAN del mittente inizia con DE, indicativo dello Stato tedesco. Il Collegio precisa che non assume rilievo il fatto che lo stesso intermediario operi anche in Italia in regime di libera prestazione dei servizi tramite una succursale.
Ne consegue l’applicabilità ai fatti della disciplina vigente in Germania e la carenza di legittimazione passiva dell’intermediario convenuto. Il Collegio osserva incidentalmente che le operazioni contestate sono state disposte direttamente e personalmente dalla ricorrente, per sua stessa ammissione, nel tentativo di dare corso, con colpa grave, a indicazioni oggettivamente anomale e inverosimili ricevute tramite messaggistica.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La decisione conferma che la competenza dell’ABF è delimitata dal radicamento territoriale del rapporto in Italia e che la presenza dell’intermediario nel mercato italiano in libera prestazione di servizi non è sufficiente a radicare la legittimazione passiva in relazione a conti esteri.
Nota della Redazione
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