Danni da disservizi bancari: no al risarcimento senza prova della lesione (ABF Collegio di Bologna n. 2526 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale da disservizio bancario è risarcibile solo in presenza di tre presupposti: che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione sia grave e superi la soglia di minima tollerabilità, che il danno non sia futile, consistendo in meri disagi o fastidi. I semplici disappunti, le ansie e le perdite di tempo patite dal cliente non integrano un pregiudizio risarcibile. Il danno non è in re ipsa: spetta al ricorrente provare la sussistenza e l’entità del pregiudizio, anche mediante presunzioni semplici, e la liquidazione equitativa richiede comunque la prova, anche presuntiva, della reale esistenza del danno.
Il Fatto
Il ricorrente rappresenta una serie di episodi verificatisi nel rapporto con la propria filiale: difficoltà a contattare telefonicamente il vicedirettore per programmare un reinvestimento, il rifiuto di un prelievo di 500,00 euro all’ATM, un versamento di 960,00 euro non eseguibile, il malfunzionamento ripetuto della cassa automatica e la mancata accettazione delle carte di debito da parte degli sportelli automatici. Lamenta inoltre il rifiuto della firma digitale sul documento di adeguata verifica, il tono di una responsabile della banca e l’incremento dei costi dei servizi, collegato alla riduzione del personale della filiale.
Esperito senza esito il reclamo, il cliente ricorre all’ABF chiedendo il risarcimento dei disagi, delle perdite di tempo e delle insofferenze patite. L’intermediario si oppone: le condizioni economiche sono state accettate e le proposte di modifica unilaterale inviate ai sensi dell’art. 118 del Testo Unico Bancario non sono mai state oggetto di recesso; i rallentamenti non hanno causato interruzioni operative né perdite economiche provate; la dipendente nega le espressioni offensive; le scelte organizzative sono estranee al merito. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama propri precedenti (decisioni n. 6541/2025 e n. 1981/18) e la giurisprudenza di legittimità sul danno non patrimoniale, ribadendo i tre presupposti della risarcibilità: rilevanza costituzionale dell’interesse leso, gravità della lesione oltre la soglia di minima tollerabilità, non futilità del pregiudizio. Applicando tale griglia al caso concreto, il Collegio ritiene che il fastidio lamentato dal ricorrente non raggiunga la soglia della rilevanza giuridica.
Richiamando i Collegi di Bologna (decisione n. 10802/2024 e n. 12717/2023) e di Milano (decisione n. 5628/2013), nonché il Collegio di Torino (decisione n. 2628/2024), si esclude in linea generale che possano costituire danni non patrimoniali risarcibili quegli inconvenienti che, senza sconvolgere la vita del cliente, si risolvano in meri disagi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità.
Sul piano dell’onere della prova, il Collegio richiama il principio espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 1642/2019): spetta al cliente dimostrare il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa ma va provata anche con presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. Anche il ricorso alla liquidazione equitativa resta subordinato all’indicazione di idonei elementi di valutazione.
Il Collegio rileva che il ricorrente non allega alcuna prova a supporto della domanda né degli elementi costitutivi della pretesa. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 17227 del 2012), secondo cui la liquidazione equitativa esige comunque la prova, anche presuntiva, della certezza dell’esistenza del danno. In difetto, non vi è spazio per alcuna attribuzione patrimoniale.
Alla luce di questi rilievi, in linea con l’orientamento del sistema ABF su casi analoghi, il Collegio conclude che il ricorso non può essere accolto.
Nota della Redazione
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