Commissioni di consulenza in materia di investimenti: competenza dell’ACF e non dell’ABF (ABF Collegio di Milano n. 1971 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto l’addebito di commissioni di consulenza relative al servizio di consulenza in materia di investimenti sono sottratte alla competenza dell’ABF e rientrano in quella dell’ACF. Ai fini della competenza non rileva che l’addebito sia effettuato su un conto corrente e che il cliente contesti la mancata prestazione del servizio: ciò che viene in discussione è il fondamento e la legittimità del prezzo di un servizio di investimento, come tale estraneo all’ambito oggettivo delineato dalla sez. I, par. 4, delle Disposizioni ABF. La competenza si determina in ragione della materia effettivamente controversa e non del rapporto contrattuale sul quale l’addebito è materialmente transitato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato per lungo tempo titolare di due conti correnti presso l’intermediario, uno dei quali cointestato, con connessi depositi titoli. Dopo la chiusura della filiale di riferimento, nel maggio 2024, i rapporti venivano trasferiti presso altra filiale. Nel marzo 2025 il ricorrente si avvedeva di un addebito di commissioni di consulenza riferite al quarto trimestre 2024, pari a complessivi € 1.641,16 e € 495,31 sui due conti; nell’aprile 2025 seguivano ulteriori addebiti per il primo trimestre 2025, per € 1.607,05 e € 607,05. Il totale contestato ammontava a € 4.229,87.

Il ricorrente lamentava l’assenza di preventiva comunicazione, la mancata sostituzione del consulente e l’assenza di movimentazione titoli nei periodi di riferimento, chiedendo il rimborso. L’intermediario eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza per materia dell’Arbitro, assumendo che la contestazione riguardasse il servizio di consulenza in materia di investimenti, e nel merito chiedeva il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Dalla sintesi delle domande emerge che il ricorrente contesta il comportamento dell’intermediario che, dopo la chiusura della filiale, ha addebitato sui due conti correnti l’importo complessivo di € 4.229,87 a titolo di commissioni di consulenza, in assenza di comunicazione preventiva, di un consulente di riferimento e di qualsiasi movimentazione titoli nel periodo.

La documentazione prodotta mostra che gli addebiti traggono origine da un servizio di consulenza finanziaria, introdotto mediante una comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. La commissione era calcolata applicando un’aliquota decrescente all’aumentare del patrimonio, espressa in bps (basis points, pari a 0,01%), e non un importo fisso in euro. Da ciò il Collegio desume che la materia del contendere non attiene a obblighi tipicamente connessi alla natura bancaria del conto corrente o del deposito, ma al comportamento dell’intermediario nello svolgimento del servizio di investimento.

Il Collegio richiama la sez. I, par. 4, delle Disposizioni che regolano il procedimento, secondo cui all’ABF possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione di quelle attinenti ai servizi e alle attività di investimento ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 58/1998. Richiama inoltre l’art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, che include la consulenza in materia di investimenti tra i servizi e le attività di investimento, rientranti nella competenza dell’ACF.

Il Collegio richiama infine la decisione del Collegio di Roma n. 13693/2021, resa su una doglianza identica, ove si era affermato che il ricorrente contesta non un’anomalia o un disservizio inerente al conto corrente, ma lo stesso fondamento e la legittimità dell’addebito, relativo al prezzo del servizio di consulenza e dunque riconducibile ai servizi di investimento. Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile per incompetenza dell’Arbitro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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