Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 127 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione che indichi gli incassi tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria è inammissibile, perché non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e rende impossibile la verifica dello scarico. La rappresentazione del carico e dello scarico in distinte e imprescindibili colonne del mod. 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996 costituisce elemento essenziale del conto. L’errata classificazione delle transazioni elettroniche non integra una mera imprecisione formale, ma un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio. Il giudice contabile non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. Ne segue la declaratoria di inammissibilità e la necessità di un nuovo deposito del conto.
Il Fatto
Un agente contabile incaricato della riscossione dei fitti degli alloggi comunali per l’esercizio finanziario 2021 rende il conto giudiziale relativo alla propria gestione. Il magistrato relatore rileva che il conto è strutturato in difformità dal modello previsto dalla normativa regolamentare: gli incassi effettuati tramite POS sono stati inseriti nella colonna dei versamenti in tesoreria, in luogo dei versamenti effettivi. Formula quindi al Collegio una richiesta preliminare di inammissibilità e, in subordine, di irregolarità del conto con obbligo di ripresentazione.
L’agente contabile si costituisce sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con conseguente esclusione del maneggio di denaro pubblico. Sostiene il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, la piena ricostruibilità della gestione e la propria buona fede, chiedendo il discarico. Il Pubblico Ministero conclude per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il mod. 23 per l’economo e il mod. 21 per il riscuotitore. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le note. Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, e forma e contenuti sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio.
I pilastri della rappresentazione sono il carico, che individua le somme riscosse e genera il debito dell’agente, e lo scarico, che indica le somme riversate in tesoreria ed estingue il debito. La loro corretta e distinta indicazione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Richiamando l’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, il Collegio afferma che la nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite terzi, POS o carta di credito. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale.
Su questa base il conto in esame risulta non correttamente strutturato: l’inserimento degli incassi POS nella colonna dei versamenti costituisce errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale. Il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, risultando intrinsecamente non verificabile.
Il Collegio precisa che l’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato, non quando manchino gli elementi che ne consentono la configurazione giuridica. La carenza originaria impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale di controllo. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto; nulla per le spese in ragione della pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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